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Lezione 2 - Gennaio 2013 - Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto ...

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Asl 2 Lanciano Vasto Chieti
Corso d’aggiornamento
“Novità Legislative e decreto Balduzzi”
MATERIALE PER IL CORSO

aggiornamento normativo
novità legislative dall’1.1.2000
contratti collettivi, integrativi e quadro
negoziazioni in corso
interpretazioni autentiche ARAN – OO.SS.
note di chiarimento ARAN
circolari Dipartimento funzione pubblica
note di commento
legge 135/2012 (cosiddetta Spending review)
la proroga dell’ALPI allargata *
decreto legge 158/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) *
la legge Balduzzi *
la inidoneità psico-fisica
il Dipartimento *
l’art. 15-septies del d.lgs. 502/1992 *
l’IRAP sulla libera professione *
la legge di stabilità per il 2013 *
schede operative
i riposi nei contratti collettivi
tipologie di anzianita’ richieste ai dirigenti
copertura di un posto vacante
schede della spending review
le tappe della nuova libera professione
l’incarico di direttore di struttura complessa sanitaria
giurisprudenza licenziamento
schede della legge di stabilità 2013
adempimenti normativi ancora in sospeso
diapositive

gli argomenti contrassegnati da un asterisco sono tratti dalla rivista Il Sole 24 ore – Sanità e sono inseriti ad uso esclusivamente interno con divieto di riproduzione
AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Novità legislative dal 1° gennaio 2000

Decreto legislativo 168/2000 (correttivo stralcio al 502 per l’Atto aziendale)
Ammissione ai concorsi anche con disciplina affine (correttivo nel decreto Veronesi) + DPR 156/2000
DM 184/2000 (riconoscimento servizi convenzionale per la selezione per Responsabile di S.C.)
Legge 251/2000 (qualifica dirigenziale per gli infermieri e servizio infermieristico)
Decreto legislativo 254/2000 (correttivi Veronesi)
Legge 336/2000 (ripristino festività del 2 giugno)
Legge 340/2000 (art. 1, comma 8: predisposizione di un Testo unico con le disapplicazioni)
Legge 401/2000 (cosiddetto “Omnibus”)
DPR 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa)
Decreto Minsan 1.8.2000 (corsi di formazione per i Direttori generali)
Decreti Minsan 27.7.2000 (equipollenze ai DU dei rispettivi 22 profili)
Decreto 28.11.2000 (codice di comportamento)
Legge 97/2001 (rapporti ed effetti del procedimento penale)
DPCM 8.3.2001 (criteri di valutazione di servizi convenzionali per l’inquadramento degli specialisti ambulatoriali)
Decreto Minsan 29.3.2001 (assegnazione alle 4 aggregazioni profili tecnici-sanitari)
D.lgs. 151/2001 (testo unico sulla tutela della maternità)
D.lgs. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego)
DPR 220/2001 (nuovo regolamento concorsuale comparto)
Accordo Stato-Regioni dell’8.8.2001
Legge costituzionale 3 del 18.10.2001
DL 347/2001, conv. in L. 405/2001 (proroga tempo definito)
D.lgs. 368/2001 (nuova disciplina del lavoro a TD)
DL 402/2001, conv. in L. 1/2002 (emergenza infermieristica)
Legge 448/2001 (finanziaria 2002 – artt. 16, 17)
Decreto Minn. economia e salute 11.2.2002 (nuovo schema di bilancio)
DL 8/2002, conv. in L. 56/2002 (proroga tempo definito al 31.12.2002)
Accordo Stato-Regioni del 21.3.2002
Legge 145/2002 (legge Frattini sul riordino della dirigenza statale)
Legge 289/2002 (finanziaria 2003 – artt. 34, 52, 53, 90)
Legge 3/2003 (ordinamentale PA - modifiche al 165)
D.lgs. 66/2003 (recepimento normativa comunitaria su orari, riposi, ferie)
DL 89/2003, conv. in L.141/2003 (proroga intramoenia allargata al 31.7.2005)
D.lgs. 195/2003 (recepimento rilievi comunitari su requisiti responsabile SPP)
D.lgs. 196/2003 (codice protezione dati personali)
Legge 131/2003 (adeguamento dell’ordinamento alla l.c. 3/2001)
D.lgs. 216/2003 (parità di trattamento in materia di lavoro)
DPCM 12.9.2003 (criteri e limiti per le assunzioni nel S.s.n.)
D.lgs. 276/2003 (attuazione della legge Biagi)
D.lgs. 288/2003 (riordino degli IRCSS)
Legge 339/2003 (incompatibilità della professione di avvocato)
Legge 350/2003 (finanziaria 2004 – art. 3, commi 49-57 e 105)
DL 355/2003, conv. in L.47/2004 (art. 16, proroga al 31.12.2004 prestazioni agg. infermieri)
Legge 4/2004 (accesso dei disabili agli strumenti informatici)
DL 66/2004, conv. in L.126/2004 (interventi per i dipendenti pubblici prosciolti – modifiche alla finanziaria)
DL 81/2004, conv. in L.138/2004 (emergenze sanitarie, reversibilità opzione- art. 2-septies)
DL 136/2004, conv. in L.186/2004 (art. 1-quater, trattenimento fino a 70 anni)
D.lgs. 213/2004 (attuazione e integrazione d.lgs. 66/03 – art. 18-bis, sanzioni)
DL 266/2004, conv. in 306/2004 (art. 1, proroga al 31.12.2005 prestazioni agg.infermieri)
Legge 311/2004 (finanziaria 2005 – art. 1, commi 93, 95, 98, 116, 133, 134, 164-188)
DL 314/2004, conv. in L. 26/2005 (art. 6, quinquies, proroga al 31.12.2006 prestazioni agg.infermieri)
DL 7/2005, conv. in L. 43/2005 (art. 5 mobilità – art. 7-novies attività formazione)
Legge 15/2005 (modifiche e integrazioni alla L. 241/90)
DL 87/2005, conv. in L. 149/2005 (art. 1-quinquies - proroga ALPI allargata al 31.7.2006)
Legge 219/2005 (art. 8 : astensione dal lavoro per donazione sangue)
LC in GU n. 269 del 18.1.2005 (art. 39: modifica art. 117 della Costituzione)
Legge 266/2005 (finanziaria 2006 – art. 1, commi vari; in particolare 198 e segg.)
DL 250/2005, conv. in L. 27/2006 (art. 1-septies, 1-octies, 4-quater – laurea fisioterapista, legge 251 e servizio sociale)
DL 4/2006, conv. in L. 80/2006 (art. 4, 7, 9, 11)
D.lgs. 36/2006 (attuazione direttiva UE – riutilizzo documenti)
Legge 43/2006 (disposizioni sulle professioni sanitarie non mediche – obbligo iscrizione albo – funzioni di coordinamento – titoli richiesti)
DPCM 15.2.2006 (assunzioni ammesse nel 2005)
DPR 184/2006 (regolamento sull’accesso agli atti amministrativi)
DL 181/2006, conv. in L.233/2006 (art. 24-novies abrogazione art. 2, comma 5 legge 43/2006 sui requisiti dei Direttori generali)
DPR 7 aprile 2006 (piano sanitario nazionale 2006-2008)
Decreto Minsal. 17 giugno 2006 (istituzione SiVeAS)
DL 223/2006, conv. in L. 248/2006 (art. 2, 22-bis, 32, 33, 34)
DL 262/2006, conv. in L 286/2006 (art. 2, comma 9  pagamenti > 10.000 ¬ )
Legge 296/2006 (finanziaria 2007  art. 1, commi vari; in particolare 548, 556, 565, 593, 1180, 1184)
DL 299/2006, conv. in L. 16/2007 (abrogazione comma 1343 della finanziaria 2007)
DL 300/2006, conv. in L. 17/2007 (art. 1, c. 2 proroga al 31.5.2007 prestazioni agg.infermieri)
D.lgs. 25/2007 (attuazione direttiva UE – informazione e consultazione lavoratori – art. 5)
Legge 120/2007 (art. 1 disposizioni sull’ALPI – art. 3 part-time - art. 4 gettone infermieri)
Legge 123/2007 (modifiche all’art. 7 del d.lgs. 626/1994 – lav. in somministrazione e contratti d’opera)
Legge 188/2007 (modulo predefinito per presentare le dimissioni)
Legge 244/2007 (finanziaria 2008 – art. 3, commi vari; in particolare 74, 76, 79, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 95, 115)
Decreto Interministeriale 21.1.2008 (adozione modulo per dimissioni volontarie)
DPCM 25.1.2008 (normativa concorsuale dirigente infermieristico e tecnico sanitario)
DL 248/2007, conv. in L. 31/2008 (art. 7, comma 4-bis, art. 24 ter e sexies, art. 25)
D.lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza sul lavoro – artt. 18, 39, 41 e 42)
DL 112/2008, conv. in L. 133/2008 (piano industriale PA e norme varie)
DL 154/2008, conv. in L. 189/2008 (art. 1-bis – proroga ALPI allargata)
DL 162/2008, conv. in L. 201/2008 (art. 1, c. 10-quater – reintroduzione incentivi progettazione, 1-ter – differimento divieto arbitrati 30.3.09)
Legge 203/2008 (finanziaria 2009 – art. 2, commi 30, 32 e 35)
DL 207/2008, conv. in L. 14/2009 (art. 5 – validità graduatorie, 6 – concorsi riservati, 32 – differimento termini d.lgs. 81/2008, e 41 – proroghe varie)
DL 185/2008, conv. in L. 2/2009 (art. 18, c. 4-sexies – riabrogazione incentivi progettazione)
Legge 15/2009 (delega al Governo su produttività ed efficienza)
Legge 69/2009, (art. 7-11, modifiche l. 241 – art. 21, “operazione trasparenza” – art. 22, modifiche al d.lgs 165 - art. 30 class action - art. 32 abolizione cartaceo – art. 38, modifiche l. 53, 59, giurisdizione)
DL 78/2008, conv. in L. 102/2009 (art. 17, stabilizzazioni – modifiche artt. 71 e 72 l. 133 – lavoro flessibile – Corte dei conti – art. 22-ter, età pensionabile donne)
DL 103/2009, conv. in L 141/2009 (modifiche alla l. 102 in tema di Corte dei conti)
D.lgs. 106/2009 (modifiche al testo unico sicurezza sul lavoro – art. 42)
Dpcm 6.5.2009 (disposizioni sulla PEC)
D.lgs. 150/2009 (decreto delegato attuativo L 15)
Dm 18.12.2009 (nuove fasce reperibilità medico di controllo)
Legge 191/2009 (finanziaria 2010 – art. 2, commi 16, 17, 67-105, 148, 149)
DL 194/2009, conv. in L 25/2010 (milleproroghe – art. 2, comma 5, pubblicità legale)
D.lgs. 198/2009 (norme sulla c.d. Class action)
DL 78/2010, conv. in L 122/2010 (manovra finanz. 2010 – artt. 8, 9 e 12)
Legge 183/2010 (artt. 1, 5, 7, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 35 c.3, 48, c.6)
DL 225/2010, conv. in L 10/2011 (mille proroghe)
Legge 25/2011 (interpretazione autentica quota riserva cat. protette)
Legge 63/2011 (abrogazione equiparazione laurea fisioterapia/scienze motorie)
D.lgs. 67/2011 (prepensionamento lavori usuranti)
DL 98/2011, conv. in L 111/2011 (stabilizzazione finanziaria – artt. 16,17)
D.lgs. 119/2011 (riordino congedi, permessi, aspettative)
DL 138/2011, conv. in L 148/2011 (ulteriore stabilizzazione finanziaria – art. 1)
D.lgs. 141/2011 (correttivi al decreto 150/2009)
DPR. 171/2011 (procedure per la inidoneità per gli statali)
Legge 174/2011 (delega per la codificazione della PA)
Legge 183/2011 (legge di stabilità – art. 15)
DL 201/2011, conv. in L 214/2011 (consolidamento conti pubblici – art. 6, 12, 21, 24)
DM lavoro 13.10.2011 (offerte lavoro pubblico su CLIC lavoro)
DL 216/2011, conv. in L 14 /2011 (proroga graduatorie, art. 1, c.4 - proroga intramoenia, art. 10)
DL 1/2012, conv. in L 27 /2012 (liberalizzazioni – art. 9)
DL 5/2012, conv. in L 35/2012 (semplificazione – artt. 1, 8, 15, 21, 47-bis)
DL 16/2012, conv. in L 44/2012 (art. 4-ter, modifiche al decreto 165)
DL 52/2012, conv. in L 94/2012 (1^ spending review – art. 5, poteri Commissario)
DL 83/2012, conv. in L 134/2012 (art. 18, amministrazione aperta)
DL 89/2012, conv. in L 132/2012 (proroga ALPI allargata)
Legge 92/2012 (riforma mercato del lavoro – art. 2)
DL 95/2012, conv. in L 135/2012 (2^ spending review – artt. 1-5, 15)
DL 158/2012, conv. in L 189/2012 (decreto Balduzzi – artt. 2-5)
DL 179/2012, conv. in L 221/2012 (decreto sviluppo 2 – artt. 7, 12-13-bis, 34-bis)
Dl 185/2012, NON CONV. (interventi sul TFR – sentenza 223/2012)
Legge 190/2012 (corruzione e integrità nella PA)
Legge 215/2012 (pari opportunità nelle commissioni di concorso – art. 5)
Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013 – commi 88, 98-147, 339, 400-401)



Contratti collettivi, integrativi e quadro:

CCNQ sul lavoro interinale del 9.8.2000
CCNQ permessi e distacchi nei comparti del 9.8.2000
CCNQ permessi e distacchi dirigenza del 27.2.2001
CCNQ sulle procedure di arbitrato e conciliazione del 23.1.2001
part time dirigenza SPTA del 22.2.2001
part time dirigenza MV del 22.2.2001
protocollo di intesa del 28.3.2001 per il comitato paritetico ex art. 47 bis del d.lgs. 29/93
Protocollo di intesa del 31 maggio 2001 – Linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione
CCNL del 20.9.2001 per il II biennio – comparto
CCNL del 20.9.2001 – trasformatore comparto
validazione da parte della Commissione di Garanzia degli accordi sui servizi mini in caso di sciopero (18 gennaio 2002)
CCNQ permessi e distacchi nei comparti del 18.12.2002
CCNQ definizione comparti di contrattazione del 18.12.2002
CCNQ di rinnovo procedure conciliazione ed arbitrato del 24.7.2003
CCNL integrativo per l’Area SPTA del 10.2.2004
CCNL integrativo per l’Area MV del 10.2.2004
CCNL del comparto quadriennio 2002/2005 del 19.4.2004
HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/CONTRALINKN/INT_DIR_080305"accordo collettivo quadro del 23.9.2004 relativo alla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002 - 2005
protocollo d'intesa del 12.1.2005 per la costituzione ed il funzionamento del comitato paritetico di cui all'art. 43 del d. lgs. 165/2001
ACQ del 3.10.2005 di modifica dell’accordo 23.9.2004
CCNQ del 3.10.2005 di modifica del CCNQ su distacchi e permessi del 3.8.2004
CCNL quadriennio 2002/2005 del 3.11.2005 area dirigenza MV
CCNL quadriennio 2002/2005 del 3.11.2005 area dirigenza SPTA
CCNL del comparto biennio 2004/2005 del 5.6.2006
CCNL biennio 2004/2005 del 5.7.2006 area dirigenza MV
CCNL biennio 2004/2005 del 5.7.2006 area dirigenza SPTA
verbale del 5.7.2006 di correzione di errore materiale area dir. MV
verbale del 5.7.2006 di correzione di errore materiale area dir. SPTA
protocollo d’intesa dell’11.4.2007 su errore materiale area dir. SPTA
CCNL quadriennio 2006/2009 e I biennio economico del 10.4.2008 del comparto
CCNL quadriennio 2006/2009 e I biennio economico del 17.10.2008 area dirigenza MV
CCNL quadriennio 2006/2009 e I biennio economico del 17.10.2008 area dirigenza SPTA
deliberazione n. 15 del 19.3.2009 del comitato direttivo ARAN
CCNL del comparto II biennio 2008/2009 del 31.7.2009
CCNQ del 9.10.2009 di modifica del CCNQ su distacchi e permessi del 26.9.2008
CCNL dell’area dirigenza MV II biennio economico 2008/2009 del 6.5.2010
CCNL dell’area dirigenza SPTA II biennio economico 2008/2009 del 6.5.2010
CCNL dell’area dirigenza MV per la sequenza negoziale del 6.5.2010
CCNL dell’area dirigenza SPTA per la sequenza negoziale del 6.5.2010
INTESA del 4.2.2011
Protocollo per il rinnovo delle RSU dell’11.4.2011
Protocollo del 14.12.2011 sul calendario delle elezioni RSU
Contratto di interpretazione autentica del CCNQ del 24.8.2007


Negoziazioni in corso

Testo unico dei contratti (raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali vigenti) -
Inizio procedura 6 luglio 2011
Contratto quadro sulla disciplina del Tempo determinato


Interpretazioni autentiche ARAN – OO.SS. :

mancata interpretazione autentica (variabile aziendale e rateo 13^) – verbale del 4.7.2000 -
recesso per i dirigenti a T.D. – 17.10.2000 – Tribunale di Torino
indennità caposala (art. 44 c. 5) . 18.10.2000 Tribunale di Torino
indennità RX nel part time – 18.10.2000 – Tribunale di Brescia
art. 75, lettera z (disapplicazione art. 118 del 384/90) – 22.2.2001 – Tribunale di Reggio Calabria
art. 61, c. 2, lett. A (costituzione fondo di risultato) – 12.7.2001 – Tribunale di Vercelli
Tribunale di Brescia
parere comitato dei garanti – 24.10.2001 – Tribunale di Trapani
decurtazione 15% – 31.10.2001 – Tribunale di Catanzaro
equo indennizzo e mobilità – ipotesi del 14.3.2002 – interpretazione spontanea
indennità di incentivazione alla mobilità – 21. 3. 2002 – Tribunale di Lodi
componente variabile aziendale area MV – 4.4.2002 – Tribunale di Milano
componente variabile aziendale area SPTA – 11.4.2002 – Tribunale di Milano
mancata interpretazione autentica (costituzione fondo di risultato) – verbale del 20.4.2002 -
Tribunale di Vercelli
indennità per malattie infettive – verbale parziale del 3.6.2002 – Tribunale di Torino
servizi riconosciuti per l’indennità di esclusività MV – 12.7.2002 – Tribunale di Pordenone
indennità polizia giudiziaria – verbale parziale del 17.7.2002 – Tribunale di Torino
mancata interpretazione autentica (connessione del procedimento disciplinare con il
procedimento penale) – verbale del 4.12.2002 - Tribunale di Macerata
mancata interpretazione autentica (declaratoria OTAA) – verbale del 17.12.2002 -
Tribunale di Palermo
mancata interpretazione autentica (utilizzazione graduatorie) – verbale del 10.1.2003 -
Tribunale di Trapani
mancata interpretazione autentica e “proposta” di IA (pronta disponibilità anestesisti) –
verbale del 7.5.2003 - Tribunale di Trapani
mancata interpretazione autentica (monetizzazione ferie in caso di mobilità) – verbale del
19.5.2003 - Tribunale di Mondovì
mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi) – verbale del 19.5.2003
Tribunale di Tortona
mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi area MV) – verbale del
- Tribunale di Pavia
mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi area MV) – verbale del 25.6.2003 - Tribunale di Prato
mancata interpretazione autentica (riconoscimento servizi pregressi area SPTA) – verbale
del 8.10.2003 - Tribunale di Genova
mancata interpretazione autentica (monetizzazione ferie) – verbale del 1/2.12.2003 -
Tribunale di Grosseto
mancata interpretazione autentica (coordinamento assistente sociale) – verbale del
23.3.2004 - Tribunale di Torino
mancata interpretazione autentica (declaratoria infermiere ctg C e ctg D) – verbale del
23.3.2004 - Tribunale di Genova
mancata interpretazione autentica (rigidità orario di lavoro medici) – verbale del
6.5.2004 - Tribunale di Teramo
pensionabilità gradone – 20.5.2004 – Tribunale di Brescia
mancata interpretazione autentica (perentorietà termini per contrattazione integrativa) –
verbale del 9.6.2004 - Tribunale di Trapani
mancata interpretazione autentica (compatibilità ind. Coordinamento e posizione
organizzativa) – verbale del 15.7.2004 - Tribunale di Rossano
parere obbligatorio Comitato dei Garanti – 29.9.2004 - Corte d’appello di Campobasso
mancata interpretazione autentica (retribuzione di posizione in misura ridotta) – verbale del
25.5.2005 - Tribunale di Trapani
mancata interpretazione autentica (esperienza maturata per ind. Esclusività) – verbale del
25.5.2005 - Tribunale di Palermo
mancata interpretazione autentica (funzioni di coordinamento) – verbale del 8.6.2005 - Tribunale di Brescia
mancata interpretazione autentica (scavalcamento in cat. D) – verbale del 8.6.2005 - Tribunale di Potenza
mancata interpretazione autentica (indennità pronto soccorso) – verbale del 8.6.2005 - Corte di appello di Genova
mancata interpretazione autentica (computo ferie biologiche) – verbale del 8.6..2005 - Tribunale di Siena
mancata interpretazione autentica (computo ferie biologiche) – verbale del 8.6.2005 - Tribunale di Udine
mancata interpretazione autentica (riposo settimanale e riposo compensativo) – verbale del 14.7.2005 - Tribunale di Bari
mancata interpretazione autentica (inquadramento massofisioterapisti) – verbale del 10.11.2005 - Tribunale di Pistoia
mancata interpretazione autentica (indennità coordinamento variabile) – verbale del 26.1.2006 - Tribunale di Torino
mancata interpretazione autentica (computo ferie radiologiche) – verbale del 12.5.2006 - Tribunale di Reggio Calabria
mancata interpretazione autentica (indennità malattie infettive) – verbale del 19.7.2006 - Tribunale di Brescia
mancata interpretazione autentica (discrezionalità aspettativa) – verbale del 19.7.2006 - Tribunale di Ancona – 3 casi
mancata interpretazione autentica (computo ferie radiologiche) – verbale del 2.8.2006 - Tribunale di Rimini
mancata interpretazione autentica (mobilità d’urgenza sopra i 10 km) – verbale del 4.9.2006 - Tribunale di Lamezia Terme
mancata interpretazione autentica (esperienza professionale psicologi convenzionati) – verbale del 31.1.2007 - Tribunale di Roma
mancata interpretazione autentica (orario d’obbligo annuo) – verbale del 31.7.2007 - Tribunale di Genova
mancata interpretazione autentica (computo esperienza professionale) – verbale del 25.1.2008 - Corte di Appello di Palermo
mancata interpretazione autentica (trattamento economico ex VIII bis) – verbale del 25.2.2008 - Tribunale di Roma
mancata interpretazione autentica (sospensione cautelare MV) – verbale del 20.3.2008 - Tribunale di Larino
mancata interpretazione autentica (risorse costituenti i fondi MV) – verbale del 22.4.2008 - Tribunale di Termini Imerese
mancata interpretazione autentica (maggiorazione Capo dipartimento MV) – verbale del 22.4.2008 - Tribunale di Palermo
mancata interpretazione autentica (destinatari indennità AD) – verbale del 6.5.2008 - Tribunale di S. Maria Capua Vetere
mancata interpretazione autentica (termine reinquadramento in ctg. D) – verbale del 10.7.2008 - Tribunale di Ancona
mancata interpretazione autentica (computo ferie radiologiche) – verbale del 9.9.2008 - Tribunale di Cuneo
mancata interpretazione autentica (riduzione indennità di esclusività nel part time verticale) – verbale del 10.2.2009 - Tribunale di Genova
mancata interpretazione autentica (quote storiche spettanti fondo risultato SPTA) – verbale del 17.2.2009 - Tribunale di Ancona
mancata interpretazione autentica (IRAP su prestazioni aggiuntive) – verbale del 6.4.2009 - Tribunale di Salerno
mancata interpretazione autentica (diritto alla mensa per turno notturno) – verbale del 22.4.2009 - Tribunale di S. Maria Capua Vetere
mancata interpretazione autentica (indennità sostituzione art. 18) – verbale del 24.6.2009 - Tribunale di Salerno
mancata interpretazione autentica (riposo compensativo dopo PD) – verbale del 18.9.2009 - Tribunale di Torino
mancata interpretazione autentica (equiparazione ARPA – verbale del 4.11.2009 - Tribunale di Bologna
mancata interpretazione autentica (condizioni per la fascia di esclusività) – verbale del 9.2.2010 - Tribunale di Reggio Calabria
mancata interpretazione autentica (indennità sala parto) – verbale del 25.3.2010 - Tribunale di Lanciano
mancata interpretazione autentica (requisiti assunzione in Bs) – verbale del 9.9.2010 - Tribunale di Ancona
mancata interpretazione autentica (esperienza professionale per esclusività) – verbale del 9.9.2010 - Tribunale di Roma
mancata interpretazione autentica (pronta disponibilità comparto) – verbale del 2.2.2011 - Tribunale di Massa
mancata interpretazione autentica (pronta disponibilità dirigenza) – verbale del 2.2.2011 - Tribunale di Massa


note di chiarimento ARAN :

nota dell’8.2.2000 (risposte a quesiti riguardanti il comparto)
nota del 26.7.2000 (primi chiarimenti risposte a quesiti aree dirigenziali)
nota del 5.9.2000 (errata corrige)
nota del 25.10.2000 (risposte a quesiti aree dirigenziali)
nota dell’11 gennaio 2001 (chiarimento generale sulle clausole contrattuali)
nota del 22 gennaio 2001 (chiarimento sui soggetti sindacali)
nota del 17 aprile 2001 (chiarimenti clausole contrattuali dei CCNL dell’8 giugno 2000)
nota del 25 giugno 2001 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto)
nota del 10.1.2002 (indennità di preavviso)
nota del 15 febbraio 2002 (chiarimenti sulle relazioni sindacali)
nota del 20 febbraio 2002 (chiarimenti clausole contrattuali dei CCNL dell’8.6.2000)
nota del 20 marzo 2002 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto)
nota del 24 maggio 2002 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto)
nota del 22.10.2002 (perequazione fondi contrattuali area MV)
nota del 4 giugno 2003 (chiarimenti clausole riconoscimento esperienza professionale)
nota del 4 luglio 2003 (chiarimenti sul monte ora aziendale dei permessi sindacali)
nota del 9 febbraio 2004 (chiarimenti sugli incrementi spettanti CCNL del 10.2.2004)
nota del 9.3.2004 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali)
nota del 14 luglio 2004 (errore materiale sui CCNL del 10.2.2004)
nota del 28 settembre 2004 (indennità professionali ex caposala)
nota dell’8 novembre 2004 (chiarimenti clausole contrattuali del comparto)
nota del 17.2.2005 (art. 43 legge 449/1997)
nota del 23 marzo 2005 (applicazione art. 63-bis d.lgs. 165/01- finanziaria 2005)
nota del 26.9.2005 n. 8019 (ferie aggiuntive RX)
nota del 19 luglio 2006 n. 6464 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali)
nota del 30 ottobre 2006 n. 9219 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali)
nota del 6 novembre 2006 n. 9405 (ammissione trattative sindacati non firmatari)
nota del 15 novembre 2006 n. 9665 (tabelle II biennio dirigenza)
nota del 17 novembre 2006 n. 9783 (richiesta dati comparto e dirigenza)
nota del 5 dicembre 2006 n. 10299 (chiarimenti clausole contrattuali aree dirigenziali)
chiarimenti sul CCNL II biennio del 5.7.2006
nota del 9.2.2009 n. 1799 (ferie radiologiche continuative)
nota del 3.8.2009 n. 7136 (ammissione con riserva FEDIR Sanità)
nota del 14.10.2009 n. 8407 (ripartizione distacchi e permessi)
nota del 25.1.2010 n. 521 (HYPERLINK "http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/%20/homearan.nsf/doculinkN/RS222/$file/notaAran25gennaio2010.pdf"linee di indirizzo in materia di composizione delle delegazioni)
nota del 6.7.2010 n. 4958 (errata corrige sui contratti del 6.5.2010)
nota del 26.11.2010 n. 10700 (proroga RSU)
circolare n. 4 del 22.12.2011 – chiarimenti su elezioni RSU

circolari Dipartimento funzione pubblica:

17 luglio 2008, n. 7 (controlli su assenze) 5 settembre 2008, n. 8 (controlli su assenze) 28 ottobre 2008, n. 10 (art. 72 L. 133) 30 aprile 2009, n. 1 (controlli su assenze) 26 maggio 2009, n. 2 (utilizzo internet) 17 luglio 2009, n. 3 (operazione trasparenza) 16 settembre 2009, n. 4 (risoluzione unilaterale)
12 ottobre 2009, n. 5 (operazione trasparenza) 12 novembre 2009, n. 7 (assenze per malattia)
27 novembre 2009 n. 9 (procedimento disciplinare)
14 gennaio 2010 n. 1 (pubblicazioni sul sito)
16 febbraio 2010 n. 2 (informativa lavoro flessibile)
17 febbraio n. 3 (identificazione del personale)
25 febbraio 2010 n. 4 (ricorso per l’efficienza)
28 aprile 2010 n. 5 (responsabilità per i medici)
11 maggio 2010 n. 6 (utilizzo autovetture)
13 maggio 2010 n. 7 (contrattazione integrativa)
19 luglio 2010 n. 8 (assenze per malattia)
28 luglio 2010 n. 9 (riduzione organici)
30 luglio 2010 n. 10 (formazione)
6 agosto 2010 n. 11 (art. 53 decreto 165)
3 settembre 2010 n. 12 (informatizzazione concorsi)
18 ottobre 2010 - Nota circolare (autorizzazione assunzioni)
6 dicembre 2010 n. 13 (permessi legge 104/1992)
23 dicembre 2010 n. 14 (problematiche applicative sanzioni disciplinari)
17 febbraio 2011 n. 1 – LC (intesa del 4 febbraio 2001)
23 febbraio 2011 n. 1 (trasmissione telematica certificati)
4 marzo 2011 (direttiva linee guida CUG)
10 marzo 2011 n. 2 (banca dati l. 104/1992)
14 marzo 2011 n. 3 (spese per consulenze)
18 marzo 2011 n. 4 (trasmissione telematica certificati)
25 marzo 2011 n. 4 – LC (sistema integrato PERLA)
28 marzo 2011 n. 6 (utilizzo autovetture)
5 aprile 2011 n. 7 – LC (chiarimenti applicativi d.lgs. 150)
26 maggio 2011 n. 8 – LC (comunicazione automatizzata scioperi)
30 giugno 2011 n. 9 (revisione part time)
1 agosto 2011 n. 10 (controlli sulle assenze)
7 ottobre 2011 n. 12 (formazione universitario – permessi per studio)
11 novembre 2001 n. 13 (indicazioni sul dividendo dell’efficienza)
22 dicembre 2011 n. 14 - D (certificazioni e dichiarazioni sostitutive)
3 febbraio 2012 n. 1 – (permessi e congedi di cui al decreto 119/2011)
8 marzo 2012 n. 2 – (limiti massimi permanenza in servizio)
17 aprile 2012 n. 3, di concerto con Min. Int. - (ambito applicazione art. 15 L. 183/2011)
10 maggio 2012 n. 4 – (modifica art. 9 L. 241/1990)


LA LEGGE 135/2012

Il Governo ha presentato un DDL sulla legge di stabilità per il 2013 che introduce nuove disposizioni e modifica alcune altre norme della recentissima legge sulla cosiddetta spending review (legge n. 135 del 7 agosto 2012). Nel disegno di legge governativo assumono particolare importanza per la sanità gli artt. 6 e 7. Il primo provvede ad aumentare le percentuali di riduzione del costo di acquisto di beni e servizi, esclusi i farmaci, dal 5 al 10% nonché di quello dei dispositivi fino al 4,4% a regime nel 2014. Con queste ulteriori fonti di risparmio alla sanità vengono tolti 600 milioni nel 2013 e 1.000 nel 2014, anche se in realtà il saldo sarà ben peggiore. Infatti una specifica norma contenuta nell’art. 12, passata abbastanza inosservata rispetto alle più mediatiche manovre su IVA e IRPEF che si annullano a vicenda, genererà un maggior onere per le aziende sanitarie che potrebbe annullare il beneficio prodotto dalle riduzioni sopra ricordate. Si tratta del comma 14 con il quale una consistente lista di prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative e loro consorzi passa dall’IVA al 4% a quella al 10% : poiché il ricorso delle aziende sanitarie a questi servizi integrativi di quelli istituzionali è molto diffuso, il conseguente aggravio finanziario peggiorerà ancora di più i bilanci delle aziende. L’art. 7 tratta di riduzioni di spese per le pubbliche amministrazioni. Nel 2013 nessuna amministrazione potrà acquistare immobili né stipulare contratti di locazione mentre nel 2014 il divieto verrà derogato soltanto quando sia comprovata la “indispensabilità e indilazionabilità”. Poiché le aziende sanitarie sono espressamente ricomprese nell’intervento, la norma confligge con le previsioni del decreto Balduzzi che prevedono la possibilità di acquisire spazi esterni per lo svolgimento dell’ALPI. Novità assoluta è la misura fissata dal comma 4 relativamente al taglio dell’80% della spesa 2011 per mobili e arredi. Il successivo comma 6 torna sulle auto di servizio stabilendo fino a tutto il 2014 il divieto di acquisto di autovetture. Ambedue le disposizioni non si applicano se gli acquisti sono “per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”. Con il comma 9 vengono in pratica vietati gli incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati”. Il comma 10 interviene ancora una volta – è la quinta nel giro di pochi anni – sull’art. 7, comma 6 del decreto 165/2001, cioè sul grimaldello con il quale tutte le pubbliche amministrazioni aggirano il blocco delle assunzioni. Contratti libero-professionali e co.co.co. non sono più rinnovabili e la proroga è consentita – è l’ennesimo caso – “in via eccezionale”. Tutte le misure contenute nell’art. 7 potrebbero in teoria essere aggirate e vanificate proprio perché concetti come “eccezionalità” o “adeguata motivazione” sono tanto generici quanto soggettivi e non basta certo il richiamo alla responsabilità erariale o disciplinare del dirigente per assicurare il pieno rispetto della norma. Nel DDL non troviamo sostanzialmente altro, dato che dal testo depositato in Parlamento sono stati cancellati l’ulteriore blocco di un biennio della contrattazione collettiva e l’intervento sui permessi ex lege 104/1992. In merito a quest’ultima misura è noto che alla prima lettura della bozza si sono scatenate furenti polemiche da parte più o meno di tutti. L’intervento che aveva pensato il Governo tutelava in ogni caso l’assistenza al coniuge e ai figli e chi ha protestato forse non è a conoscenza del fatto che i permessi retribuiti pari a 36 giorni l’anno spettano anche per assistere uno zio, ovviamente non convivente, che risiede a 200 chilometri di distanza e che ha altri familiari che potrebbero assisterlo.
Alla luce delle ulteriore misure che saranno introdotte dalla legge di stabilità, può essere utile, tornando alla spending review, fare alcune considerazioni definitive integrate dalle attuali proposte di ulteriore modifica. L’art. 1 della legge 135/2012 contiene una serie di disposizioni su appalti e acquisti in generale; resta la precisazione contenuta nel comma 23 relativa all’esclusione del Servizio sanitario dall’applicazione dell’intero articolo, fatta eccezione per il comma 24: nel decreto legge faceva eccezione anche il comma 5 (quello che sopprimeva l’obbligo di pubblicazione dei bandi di appalto su due quotidiani) che, però, ora non c’è più, visto che una specifica nota ci informa che nel testo del decreto la presenza del comma 5 era dovuta ad un “mero errore informatico”. Resta dunque, invariato, il comma 24 che pone a carico dei dirigenti incombenze nella prevenzione di fenomeni di corruzione. Anche nell’art. 2 le disposizioni riguardano in pratica le amministrazioni centrali dello Stato e non sanità e autonomie. Soltanto i commi 17, 18 e 19 hanno una valenza di trasversalità essendo modifiche ed integrazioni dei principi generali del decreto 165. Il comma 19 è identico, mentre alcune piccole modifiche sono state apportate ai commi precedenti. Nel novellare l’art. 5, comma 2 del decreto 165, l’odierno comma 17 aggiunge l’avverbio “limitatamente” alle materie cui è destinato l’esame congiunto, cioè le misure riguardanti i rapporti di lavoro. L’altra modifica attiene alle consistenze organiche: è confermato il declassamento del modello relazionale da consultazione a informazione ma in più ora sono state soppresse le parole “preventiva o successiva”. E’ pur vero che la specificazione contenuta nel decreto legge non voleva dire granchè visto che l’informazione non può che essere preventiva o successiva (infatti, in banali termini temporali tertium non datur) ma è anche vero che la attuale mancanza di specificazione può indurre le amministrazioni a comportamenti decisionistici, cioè informare i sindacati sempre a cose già fatte, che in una materia così delicata come gli organici – con tutto il ridimensionamento imposto dalla stessa legge - dovrebbero essere evitati. Come interpretare queste due piccole modifiche apparentemente insignificanti ? E’ corretto ritenere che la legge di conversione abbia voluto restringere ancor di più l’intervento del sindacato, senza peraltro eliminare del tutto il modello relazionale. Lo spirito dell’emendamento è in buona sostanza contenuto tutto nella dichiarazione di principio rilasciata dal ministro per la Pubblica amministrazione dopo l’adozione del decreto legge. Secondo lo stesso Ministro Patroni Griffi nei confronti delle organizzazioni sindacali deve sussistere “il vincolo di ascolto e non il vincolo di intesa”. Sulla scorta di questa enunciazione e per lo stesso buon esito delle riduzioni organiche che dovranno essere effettuate (basti pensare alla soppressione delle strutture complesse nella sanità), a mio giudizio l’informazione da rendere sulle rideterminazioni delle dotazioni organiche non può che essere preventiva. Tuttavia la vera finalità dei commi 17 e 18 assume un valore più simbolico che pratico, tenuto conto che nella realtà quotidiana delle pubbliche amministrazioni le relazioni sindacali difficilmente si svolgono nel pedissequo e didascalico rispetto dei vari modelli relazionali formalizzati le cui sottili differenze sono a volte difficili da circoscrivere. Il paradigma utilizzato dalle norme legislative e contrattuali (contrattazione, concertazione, consultazione, informazione) viene spesso bypassato da un più generico “confronto”, modello non codificato che - guarda caso - viene sempre richiamato dalle organizzazioni sindacali. Per comprendere quanto sia delicata e sfuggente la questione basta prendere ad esempio proprio l’emendamento introdotto nel comma 17: con l’utilizzo dell’avverbio “limitatamente” la stesura letterale sembra volere restringere gli ambiti dell’intervento sindacale ma l’oggetto dell’esame congiunto sono pur sempre le “misure riguardanti il rapporto di lavoro”, cioè una categoria talmente vasta e generale da far perdere valore alla precedente limitazione. L’art. 3 tratta della razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive e necessita dell’adeguamento da parte delle Regioni a quanto disposto dai commi 4, 5 e 6, come stabilisce il comma 7 che corregge un evidente refuso contenuto nel decreto legge (….“i contenuti del presente comma”). L’art. 5 contiene una serie di riduzioni di spese delle pubbliche amministrazioni da ritenere trasversali e dirette a tutti. Nessuna modifica al comma 7 che congela il valore dei buoni pasto nonchè ai commi relativi alla monetizzazione delle ferie e al divieto di affidare consulenze ad ex dipendenti (8 e 9), se non per la impercettibile sostituzione di due articoli con due preposizioni. Al contrario troviamo nel comma 2 una importante integrazione che di fatto supera quell’assurdo scenario che avrebbe potuto presentarsi se il taglio del 50% degli autoparchi fosse stato indistinto (vedi in proposito l’articolo sul n. 29 del 24-30 luglio scorso della Rivista). Orbene, le norme trancianti del decreto legge già non si applicavano ad una serie di situazioni peculiari alle quali sono stati aggiunti dalla legge di conversione, tra gli altri, “i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”. Con questa formulazione sono fatti salvi praticamente tutti i servizi istituzionali delle aziende sanitarie (dal dipartimento della prevenzione alle automediche, dall’assistenza territoriale infermieristica e sociale a quella psichiatrica). Va peraltro detto che si deduce dalla nuova formulazione che diventa assai problematico ritenere legittimo l’utilizzo di auto di servizio per svolgere attività che non siano direttamente finalizzate all’erogazione dei LEA, come ad esempio gli spostamenti per motivi vari (attività di routine ordinaria, riunioni di lavoro, ecc.), la partecipazione a commissioni, la formazione.  L’intervento appare superato dall’art. 7, comma 6 del DDL stabilità che non prevede più una riduzione di spesa bensì il divieto di acquisto di auto nuove; vengono fatte salve nell’uno e nell’altro caso le autovetture destinate all’erogazione dei LEA. Come detto nulla è cambiato per il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e per il divieto di affidare consulenze ad ex dipendenti: pertanto l’analisi a caldo fatta a luglio è tuttora valida con l’aggiunta di un paio di osservazioni. La prima riguarda le ferie e, in particolare, un aspetto che non avevo toccato allora. Ribadito quanto detto sulla inutilità e probabile incostituzionalità della norma, c’è da precisare che per non rendere platealmente illegittima la norma si dovrebbe intendere che la monetizzazione è inibita per le ferie maturate dal 7 luglio e non per quelle maturate precedentemente che, a tutti gli effetti (sia per la fruizione diretta che per la eventuale monetizzazione anche se la richiesta non fosse stata ancora formalizzata), sono entrate nel patrimonio personale di ciascun lavoratore e, giova ricordarlo, sono dichiarate irrinunciabili dalla stessa Costituzione. Che la norma fosse molto spinta è apparso chiaro da subito, tanto che il Ministero della PA ha già rilasciato due pareri che di fatto limitano molto il divieto di monetizzazione. Nei confronti delle consulenze ricordavo a luglio che la norma appare addirittura meno restrittiva rispetto al passato (il periodo da considerare passa da cinque ad un anno) anche se si riferisce a tutte le cause di cessazione compresa la fattispecie del collocamento a riposo per limiti di età, situazione nella quale è difficile presumere malafede dell’interessato o accordi poco trasparenti. Ad una più attenta In vigore dal 15 agosto 2012lettura del comma 9 dell'art. 5 c’è da segnalare l’aspetto dei destinatari dell’inibizione: sembra proprio che la norma e il divieto correlato si riferiscano indistintamente a tutti gli ex dipendenti pubblici a prescindere dall'amministrazione di provenienza. Questa conclusione discende da due circostanze. La prima è che il testo della precedente disposizione similare (art. 25 della legge 724/1994) riferiva esplicitamente il divieto all'amministrazione di provenienza o a quelle con cui aveva comunque avuto rapporti: se la formulazione è ora diversa significa evidentemente che il legislatore ha voluto estendere a tutti indistintamente il divieto. La seconda consiste nell'osservare che se interpretata in modo diverso la norma diventa addirittura molto meno severa di prima (periodo limitato ad un anno a fronte dei cinque precedenti) e ciò in un decreto titolato “spending review" sarebbe incomprensibile. Un’altra difficoltà interpretativa riguarda l’oggetto del divieto, visto che “incarichi di studio e di consulenza” è una dizione quanto mai sommaria. Per circoscrivere la fattispecie si può procedere di risulta, provando cioè ad individuare gli incarichi tipici che non dovrebbero rientrare nell’inibizione; per incarichi tipici intendo quelli esplicitamente previsti da norme o indispensabili per garantire l’azione amministrativa e non quelli che per la loro indeterminatezza o non obbligatorietà potrebbero celare sinecure non giustificate o non indispensabili. In tal senso non possono considerarsi vietati gli incarichi di patrocinio legale, di progettazione e tutti gli altri incarichi tipizzati dal codice degli appalti (meno ovviamente quello di RUP che presume il rapporto di dipendenza), quelli di componente di OIV o di Collegio sindacale, gli incarichi di docenza nell’ambito della formazione. Per chiudere con l’art. 5 si segnala che il comma 11 è notevolmente mutato con l’aggiunta di ben quattro ulteriori commi. Poiché le disposizioni – tra l’altro molto complesse - non riguardano direttamente la sanità (che non applica l’art. 19 del decreto 150, ora espressamente richiamato dalla legge di conversione) si può soprassedere dall’entrare nel merito ricordando soltanto che la novità maggiore consiste nel separare le disposizioni transitorie in tema di valutazione a seconda che si tratti di dirigenti o personale del comparto e che è stata abbandonata la previa adozione di un DPCM. Con l’art. 15 la manovra si occupa specificatamente di spesa sanitaria. Nel comma 13 la lettera c) appare abbastanza cambiata ma a ben vedere la più rilevante modifica consiste nell’aver spostato l’ultimo periodo, in cui si fa riferimento agli standard, a premessa della norma. Di sostanza rileviamo un mese di tempo in più perché le regioni adeguino gli standard di posti letto e la precisazione che la riduzione deve gravare sul pubblico almeno per il 50% e non più del 40%. Viene ribadito che la riduzione dei posti letto deve avvenire esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Tuttavia la laboriosa articolazione delle clausole dei contratti collettivi non rende così scontato che ridurre le strutture complesse generi automaticamente minori costi. Confermata la sospensione del conferimento o rinnovo di incarichi ex art. 15-septies del d.lgs. 502/1992 nelle more dell’avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei PL. Secondo alcuni interpreti si dovrebbe ritenere che l’impossibilità di conferire o rinnovare contratti ex 15-septies riguardi soltanto il ruolo sanitario e le discipline ospedaliere e non i ruoli professionale, tecnico, amministrativo o le discipline sanitarie afferenti al territorio proprio perché la sospensione è contestualizzata e strettamente finalizzata a tale ridimensionamento di posti letto e di strutture complesse ospedaliere. Non sono convinto della correttezza di questa lettura soprattutto perché a titolo personale ho sempre ritenuto che non sia mai stato legittimo ricorrere al 15-septies per conferire un incarico di struttura complessa in discipline sanitarie che ha la propria disciplina legale nel precedente art. 15-ter del medesimo decreto. La sospensione dei 15-septies sembra più essere una sorta di deterrente o di incentivo di carattere generale ad effettuare la riduzione dei posti letto. Nuova del tutto è la disposizione di cui al comma 13, lettera f-bis con la quale si prevede che nelle aziende ospedaliere, ospedaliero-universitarie e negli IRCSS la figura del direttore sanitario coincide con quella del dirigente medico di presidio. La evidente finalità di ottimizzare gli organici desta però molte perplessità in quanto le due figure sono piuttosto diversificate e appare difficile immaginare, ad esempio, la negoziazione di budget in un presidio ospedaliero laddove il ruolo di controllore si sovrapporrebbe a quello del controllato o le funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento si confonderebbero con quelle operative proprie della linea produttiva. In ogni caso una norma del genere sembrava più contestualizzata nel decreto Balduzzi. Infine dal comma 21 – obiettivi di riduzione delle spese per il personale - è sparito il vincolo alternativo per essere considerati adempienti: il conseguimento da parte di una regione dell’equilibrio economico è condizione sufficiente di per sè per il rispetto della norma e non sussiste più la necessità del raggiungimento di un obiettivo economico parziale (0,47% e 0,97% invece che 1,4%, rispettivamente negli anni 2013 e 2014).


(in corso di pubblicazione sul “Sole 24 ore – Sanità”)

LA PROROGA DELL’ALPI ALLARGATA
Sembrava proprio che la lunga vicenda della intramoenia allargata stesse per concludersi ma anche questa volta evidentemente la questione della libera professione non andrà a regime. Nel classico mille proroghe di fine/inizio anno il Governo ha inserito un’ennesima proroga del regime della cosiddetta “allargata”, come peraltro avviene da 5 anni. La novità però è che la proroga è fino al 30 giugno 2012; anche se in aula è stato effettuato un tentativo per far slittare il termine a fine 2012 ma il testo definitivo porta la data originariamente prevista (art. 10, comma 2 del DL n. 214/2011 convertito, con modifiche, in legge n. 14/2012). Ciò significa che dal 1° luglio prossimo sarà consentito – ma, come vedremo, non è proprio così - svolgere la libera professione unicamente all’interno delle strutture aziendali. La stessa legge, coerentemente, prevede l’allineamento al 30 giugno 2012 anche del termine per il completamento dell’adozione delle iniziative regionali. Il mancato recepimento degli emendamenti ha scatenato la immediata reazione di alcune Regioni e dei sindacati medici che vedono in tal modo compromesso il diritto stesso alla libera professione. Con un parziale dietro front il 7 marzo scorso il Ministro Balduzzi ha annunciato la tempestiva presentazione di un DDL da parte del Governo per poter giungere – ovviamente prima della fine di giugno – ad una soluzione da lui stesso definita come “proposta intermedia tra l'intramoenia allargata e quella in senso stretto”. Poiché appariva risibile che i medici fossero meno potenti dei tassisti, Il Governo non ha potuto reggere le spinte lobbistiche, neanche tanto infondate, viste le gravi inadempienze del passato. L’articolato dovrebbe prendere le mosse dal testo della norma contenuta all’interno del DDL sul cosiddetto Governo clinico da tempo giacente in commissione, norma peraltro stravolta numerose volte. E’ tuttavia abbastanza improbabile che una soluzione che non è stata trovata in cinque anni riesca ad essere presentata nel giro pochissimi mesi.
Ma in realtà che cosa è stato esattamente prorogato per tutti questi anni e perché ? Usiamo le parole stesse della legge Turco (art. 1 della legge 120 del 2007): “per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia”; parallelamente veniva prorogato lo svolgimento dell’allargata in deroga alle regole generali. Le iniziative in questione avrebbero dovuto inizialmente concludersi entro la fine del 2008. Tale termine per la verità non era irreale perché il via al processo di finanziamento delle strutture interne – utilizzando i fondi dell’edilizia ospedaliera ex art. 20 della legge 67 del 1988 – era iniziato nel lontano 2000 e fin dall anno dopo il Ministero con il decreto dell 8 giugno 2001 aveva messo a disposizione i fondi necessari stanziando ben 826 milioni di ¬ per la costruzione o la ristrutturazione degli ambulatori. Rispetto a questo notevole finanziamento finalizzato, alcune Regioni lo hanno utilizzato fino in fondo attrezzando le strutture mentre altre non hanno ottenuto – in alcuni casi nemmeno chiesto – il finanziamento ovvero non sono riuscite a completare l’investimento: nell’uno come nell’altro caso siamo in presenza di comportamenti colpevoli che però, va detto con chiarezza, hanno trovato la collusione di tutti gli interessati che nelle more potevano continuare a fruire della famigerata allargata. A titolo di completezza vorrei ricordare che la fonte legislativa primaria (art. 15- duodecies del decreto 502/1992, introdotto nel 2000 dal decreto 254, il cosiddetto decreto Veronesi) prevedeva anche il commissario ad acta in caso di inerzia.
Fra qualche mese si prospetteranno quindi due scenari alternativi. Nel primo, qualora il Governo non riesca a far approvare in tempo il DDL ci si troverà nuovamente di fronte alle pressioni dei sindacati e delle Regioni che non hanno ancora ultimato le strutture e ciò porterebbe inevitabilmente ad una nuova proroga del termine con prosecuzione dell’allargata. Se invece la legge dovesse arrivare in tempo avremo un terzum genus di libera professione la cui configurazione appare allo stato attuale del tutto misteriosa. In realtà sussisterebbe anche un terzo scenario – sinceramente utopistico - cui dovrebbero tendere tutti coloro che antepongono la legalità e la serietà a interessi personali e privilegi: mi riferisco alla piena attuazione della libera professione intramuraria “vera”, anche perché se si chiama così una ragione ci dovrà pur essere. E’ assurdo proseguire con aggiustamenti ibridi e arditi ossimori (qualcuno ha definito l’allargata “intramoenia extramuraria”) anche perché se in così tanti anni gli spazi non sono stati allestiti vuol dire che manca la volontà di farlo. Se però si arrivasse veramente al capolinea dell’allargata, la prossima estate potrebbero esserci notevoli cambiamenti nella vita quotidiana degli ospedali, anche se soltanto di alcune regioni. Infatti la situazione non è generalizzata e, per esempio, in Toscana e nelle altre Regioni che hanno già realizzato gli investimenti la perentorietà della proroga o il sorgere della nuova forma intermedia non dovrebbe comportare alcun problema perché da tempo tutta la libera professione viene svolta all’interno delle strutture aziendali. Nelle Regioni dove al contrario si è continuato a tollerare – con buona pace di tutti – l’intramoenia allargata qualcosa succederà. Se si dovesse pervenire ad un atto di forza è presumibile un notevole contenzioso da parte dei medici con forti possibilità di soccombenza per le aziende inadempienti, perché il patto che impone il rapporto esclusivo di lavoro, prevedendo contestualmente il diritto soggettivo allo svolgimento della libera professione in strutture interne “idonee”, sarebbe violato da tutte le aziende non ancora attrezzate per fornire locali e organizzazione adeguati per svolgere la libera professione. In alternativa si può ipotizzare un massiccio passaggio dei medici al rapporto non esclusivo, la cosiddetta extramoenia. Nelle Regioni interessate alla vicenda, tra l’altro, non vige il divieto per i “primari” di poter optare per il regime extramurario per cui la prima reazione all’imposizione di vincoli e controlli sarà presumibilmente quella di liberarsi – legittimamente – da vincoli e controlli optando per l’extramoenia. La remissione stipendiale è consistente (tutta l’indennità di esclusività e la retribuzione di risultato e metà della retribuzione di posizione variabile) ma evidentemente ogni singola situazione sarà diversa e ciascun medico interessato saprà ben ponderare quello che lascia con quello che ottiene. Per le aziende sanitarie non credo che si possa paventare il disastro che qualcuno teme, anche perché le ore lavorative settimanali sono esattamente le stesse nei due diversi regimi di rapporto e le rispettive job descriptions non differiscono poi di tanto (in ambedue le fattispecie “totale disponibilità” nell’ambito dell’impegno orario o di servizio). D’altro canto l’impegno e la fidelizzazione nei confronti dell’ospedale da parte di chi svolge l’intramoenia allargata non mi sembrano francamente molto diversi da quelli propri degli extramoenisti. Non mi sembra invece secondaria la ricaduta finanziaria per le aziende sanitarie che con i terribili tagli ricevuti ai finanziamenti statali potrebbero recuperare un po’ di risorse: se in un’azienda ipotizziamo il passaggio all’extramoenia di 10 medici di media anzianità si può quantificare in circa 130.000 ¬ il minor costo annuo sul bilancio (il risparmio deriva tutto dall indennità di esclusività in quanto la mancata corresponsione degli altri emolumenti lascia gli importi non spesi assegnati ai rispettivi fondi). Si potrebbe allora dire in modo provocatorio che se si affronta la questione con un approccio distaccato e privo di ideologismi sulla sacralità dell’intramoenia – sinceramente ormai quasi improponibili - l’opzione per il rapporto non esclusivo non sarebbe alla fine niente altro che una liberalizzazione del tutto in linea con le ultime tendenze del Governo. Se poi le Regioni che sono da anni inadempienti dovessero finalmente svegliarsi e organizzare gli spazi interni, allora ne beneficierà il cittadino e tutto il sistema. In attesa di vedere finalmente realizzata l’unica modalità possibile di esercizio della libera professione, riguardo alla proposta di libera professione ”intermedia” – che appare forse l’unica soluzione realistica di breve periodo nel caos in cui siamo da anni – si dovrà cercare di non tradire i principi fondanti dell’ALPI che sono stati definiti e sistematizzati dalla già ricordata legge Turco nel 2007 nei 7 punti dell’art. 1, comma 4. In altre parole la presa d’atto dell’incapacità di alcune Regioni di allestire gli spazi non deve poter consentire strumentali ricorsi a forme di esercizio che maschererebbero una libera professione pura e che costituirebbero un’ipocrita copertura per mantenere privilegi e assenza di vincoli e controlli. E’ fondamentale, quindi, che il disegno di legge disciplini in modo chiaro e inequivocabile i seguenti irrinunciabili aspetti che: il servizio di prenotazione deve essere effettuato esclusivamente da personale aziendale e non direttamente dai medici, i controlli sui volumi devono essere efficaci e credibili, le modalità di riscossione devono essere trasparenti e soprattutto devono garantire che il medico non tocchi mai il danaro e, infine, la definizione delle tariffe deve prevedere la integrale copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall’Azienda.
(pubblicato sul “Sole 24 ore – Sanità” n. 11 del 20/26.3.2012)


IL DECRETO LEGGE 158/2012
Nel consiglio dei Ministri del 5 settembre scorso è stata dunque sciolta la riserva sulla forma giuridica del provvedimento predisposto dal Ministro Balduzzi. È stato deciso per un decreto legge ed il testo è stato limitato a 16 articoli. Il provvedimento costituisce la sintesi di vari “lavori in corso” in quanto la parte relativa alla governance (art. 4) corrisponde a quella che è stata per anni all’interno del DDL sul governo clinico, le norme sull’intramoenia (art. 2) sono la risposta al vuoto che si sarebbe creato con la scadenza dell’ennesima proroga della cosiddetta allargata e, infine, anche riguardo alla responsabilità professionale (art. 3) viene tradotto in pratica quello che lungo tempo è stato un altro, distinto DDL. Per il resto sono stati inserite misure varie su assistenza territoriale, mobilità, aggiornamento dei LEA, edilizia sanitaria, promozione stili di vita, emergenze veterinarie, misure sulla farmaceutica. In questa sede si proverà ad analizzare gli interventi su libera professione e governance aziendale, cioè gli artt. 2 e 4. Proprio perché alcune parti del decreto hanno ripreso i contenuti di disegni di legge fermi da anni è difficile non condividere l’opinione di chi ha ritenuto che sui quei temi mancasse il requisito dell’urgenza. Cosa diversa per la libera professione in quanto l’urgenza è in qualche modo giustificata dalla ormai insostenibile situazione della attività allargata.
Libera professione
Come si ricorderà la legge 14/2012 prescriveva che il 30 giugno scadeva l’ennesima definitiva proroga per quella forma anomala di libera professione intramuraria chiamata “allargata”. Il Ministro della sanità aveva predisposto nell’aprile scorso un DDL per mettere finalmente a regime la questione ma le condizioni per una rapida approvazione non maturavano, tanto che con decreto legge n. 89 del 28 giugno il termine veniva ancora una volta prorogato al 31.10.2012. Evidentemente, giunti a questo punto non si è potuto evitare la scelta di trasfondere i contenuti del DDL nel decreto legge odierno. La situazione che scaturisce dall’art. 2 del decreto Balduzzi prevede una fase transitoria e il passaggio a regime del nuovo sistema fra quasi tre anni. Nel box pubblicato in questa pagina sono riassunte le tappe del percorso. Dal punto di vista normativo le attuali norme vanno a sostituire o integrare le disposizioni della legge 120/2007 (legge Turco), ancora oggi la più sistematica fonte normativa sull’organizzazione e gestione dell’ALPI. La prima norma che incontriamo costituisce un’ultima chiamata per le Regioni in ritardo con la costruzione o ristrutturazione degli spazi: le aziende sanitarie perderanno il finanziamento – attraverso la risoluzione degli accordi di programma – qualora non siano ottenuti i collaudi delle opere entro il 31 dicembre 2014. Di seguito viene sostituito il comma 4 dell’art. 1 con un lungo e complesso testo dal quale deriva il seguente programma. Entro il 30 novembre 2012, dovrà essere effettuata una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale e una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni dell’ultimo biennio nelle strutture interne, esterne e negli studi professionali. I dati della ricognizione costituiscono naturalmente la base di partenza per qualsiasi ulteriore misura organizzativa e dovranno essere trasmessi all’AGE.NA.S. e all’Osservatorio nazionale sull’attività libero professionale. Sulla scorta dei risultati della ricognizione, le aziende potranno, ove necessario e nel limite delle risorse disponibili, acquistare o affittare, presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate nonché stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di ALPI ordinaria. La congruità e l’idoneità degli spazi devono ricevere il parere vincolante del collegio di direzione o, se non costituito, di una commissione paritetica di sanitari costituita a livello aziendale. Questa prima, lunga disposizione si presta a tre osservazioni. Innanzitutto la formula “nel limite delle risorse disponibili” sembra molto generica; si riferisce ai finanziamenti già stanziati ex art. 20, a risorse comunque disponibili in bilancio, ad altre fonti di finanziamento ? La seconda osservazione riguarda i termini “congruità e idoneità” degli spazi.” I due vocaboli hanno un’accezione di stampo politico-sindacale ma va forse precisato che, tecnicamente, gli spazi devono essere a norma con le regole sull’autorizzazione sanitaria nonché di quelle sull’accreditamento istituzionale. La terza osservazione concerne il parere vincolante del Collegio di direzione che – come ripetutamente ho avuto modo di segnalare – è già stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale e oggi, alla luce dello stesso decreto Balduzzi, appare in contrasto con la declaratoria delle funzioni del nuovo organo aziendale che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante (art. 4, comma 2). Va altresì detto che le Regioni avevano chiesto che la possibilità di stipulare convenzioni fosse estesa anche a soggetti privati.
Parallelamente a questa fase, nelle Aziende dove non sono disponibili spazi si potrà adottare, previa autorizzazione regionale, un programma sperimentale per svolgere l’ALPI presso studi professionali privati collegati in rete con convenzione annuale rinnovabile sulla base di uno schema tipo approvato dalla Conferenza Stato Regioni ma solo a condizione che il fatturato del singolo professionista sia pari o superiore a ¬ 12.000 annui; contestualmente si stabilisce che le pregresse autorizzazioni cessano il 30 novembre 2012. Il fatturato minimo è una novità rispetto al DDL ma non mi sembra una idea giusta. Pensiamo al caso di un medico neo assunto o appartenente ad una disciplina poco remunerativa o che – addirittura – vuole dedicare la maggior parte del suo tempo libero a cose diverse da un altro lavoro: nei casi citati è difficile raggiungere i 1.000 ¬ mensili per cui ai soggetti in questione è negata la possibilità di convenzionarsi per un proprio studio privato. E se l azienda di appartenenza continua a non attrezzare spazi interni e non riesce o non ha intenzione di acquisirli fuori, questi medici - che reputo essere migliaia - dove potranno svolgere la libera professione e quindi esigere un diritto soggettivo garantito a loro come ai colleghi ? Si diceva poco sopra che il programma parte “parallelamente” alla ricerca di spazi esterni. In realtà la norma dice “risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio” lasciando intendere che il programma sperimentale può partire solo in caso di accertata mancanza di spazi idonei. Non appare però chiaro se tali spazi comprendano anche quelli da ricercare sul mercato immobiliare o mediante convenzioni. E poi chi avalla che sia reale la non disponibilità consentendo così l’attivazione (alternativa ?) di studi privati ? E probabile che la volontà di molte aziende sarà quella di partire direttamente con il programma sperimentale, perpetuando in tal modo un approccio alla libera professione che da dodici anni ha scaricato dalle aziende tutti i problemi organizzativi e gestionali, ha soddisfatto i medici (non tutti però !), ha garantito una certa pace sociale: va bene tutto, in nome di un sano pragmatismo, ma per favore non chiamiamo intramuraria la libera professione fatta da un medico a casa sua.
Si ribadisce che le Regioni garantiscono che tutte le strutture sanitarie comprese le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’ALPI con le modalità già descritte nelle sette lettere contenute nel comma 4, che hanno subito queste modifiche: sono state aggiunte le lettere a-bis, a-ter e f-bis e sono state interamente sostituite le lettere b, c, f. Il quadro complessivo che deriva dalle novelle lascia invariati la possibilità di esternalizzare il front-office (lettera a) e il monitoraggio dei tempi di attesa (lettera d); per il resto la disciplina è fortemente cambiata. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere predisposta e attivata una infrastruttura di rete telematica per la gestione della libera professione. E’ previsto l’inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all’azienda sanitaria competente, dei dati relativi a: impegno orario del medico; pazienti visitati; prescrizioni ed estremi dei pagamenti, anche in raccordo con il fascicolo sanitario elettronico. Le modalità tecniche per la realizzazione dell’infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con decreto non regolamentare del Ministro della Salute previa intesa con la Conferenza Stato Regioni. Agli oneri si provvede mediante adeguata e preventiva rideterminazione delle tariffe. Benchè la norma abbia fatto il possibile per garantire i principi irrinunciabili per una corretta gestione dell’ALPI va da sé che resterà sempre una sostanziale differenza tra lo svolgere la libera professione all’interno dell’ospedale e svolgerla in una struttura esterna o a casa propria. Il controllo remoto che l’informatizzazione può garantire non sarà mai come il controllo, anche sociale, che è insito nella presenza fisica di utenti paganti in strutture interne molto frequentate. Contraddicendo la perentorietà della cessazione delle vecchie autorizzazioni viene prevista la possibilità di continuare, su domanda dell’interessato e con l’applicazione del principio del silenzio-assenso, in via temporanea lo svolgimento dell’ALPI in studi professionali già autorizzati anche oltre la data del 30 novembre 2012, fino all’attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete, e comunque non oltre il 30 aprile 2013; la necessaria strumentazione di cui al punto successivo è acquisita entro la medesima data dal titolare dello studio ed a suo diretto carico. Dovrà essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti delle prestazioni di qualsiasi importo e il versamento dovrà essere effettuato direttamente al competente ente o azienda del S.s.n. E’ questa in assoluto la novità forse più rilevante che peraltro non sarà certamente priva di problematiche applicative. Accanto a carte di credito, bancomat e assegni sicuramente dovrà essere consentito l’utilizzo di macchinette riscuotritrici (i cosiddetti punti gialli o rossi): infatti, anche se in realtà il cittadino utilizza danaro contante, è indiscutibile che con quella modalità di pagamento la finalità della norma viene ad essere rispettata. La decorrenza dell’obbligo della tracciabilità non è prevista in questo decreto – visto che le disposizioni recano principi cui le Regioni devono adeguarsi – per cui si ritiene che l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo scatterà nei tempi e nei modi dell’obbligo generale sancito dalla legge sulla spendig review. Le difficoltà presumibili riguardano l’accettazione da parte della clientela – molto spesso anziana e diffidente verso queste modalità – dell’inibizione all’uso dei contanti ma tale adattamento riguarderà in ogni caso  sempre che vada effettivamente a regime  tutti le tipologie di pagamento sopra i 50 ¬ e, di conseguenza, le problematiche saranno generalizzate. Le tariffe saranno definite d intesa con i dirigenti e previa contrattazione integrativa aziendale, e dovranno essere idonee a remunerare, per ogni prestazione, l’onorario del professionista, la quota dovuta all’eventuale èquipe, quella al personale di supporto se previsto, i costi pro-quota per l’ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature e per assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, compresi i costi nascenti dall’attivazione dell’infrastruttura di rete. Una quota pari al 5 % dell’onorario del dirigente è trattenuta dalle Aziende per interventi sulla prevenzione e sulla riduzione delle liste d’attesa, in ossequio all’Accordo del 18.11.2010. Questa trattenuta si affianca – raddoppiandola – a quella già fissata dalla contrattazione collettiva per il Fondo di perequazione. Rispetto al DDL di aprile sono spariti i limiti massimi delle tariffe. La norma afferma che prima di determinare la tariffa è necessario pervenire ad un contratto integrativo. La vigente normativa contrattuale collettiva è più precisa perché dice che oggetto di contrattazione sono “i criteri generali” per la definizione dell’Atto aziendale e per l’attribuzione dei proventi agli interessati. La quantificazione esatta di quali siano “tutti i costi direttamente e indirettamente sostenuti dalle aziende” e le modalità tecniche del loro conseguente ribaltamento è questione estremamente delicata ma non può essere negoziabile e deve essere operata unilateralmente dall’azienda sulla base di “ criteri generali” oggetto di accordo sindacale. E’ comunque inevitabile osservare che con le novità introdotte dal decreto la tariffa finale per il cittadino aumenterà in misura consistente.
E’ esclusa la possibilità di svolgere la libera professione presso studi professionali, benchè collegati in rete, nei quali operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.s.n., ovvero dipendenti non in regime di esclusività (i cosiddetti extramoenisti), salvo eccezionale deroga dell’azienda, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni – comprese quelle effettuate dagli “esterni” - e senza ulteriori oneri economici per l’azienda. Entro il 28 febbraio 2015 la Regione effettuerà la verifica di quanto attuato in via sperimentale. In caso di verifica positiva l’attività potrà continuare in via permanente ed ordinaria negli studi professionali collegati in rete mentre, in caso di verifica negativa, l’attività cessa entro lo stesso 28 febbraio 2015. A conclusione delle disposizioni è prevista, nell’ipotesi di grave inadempienza dei direttori generali delle aziende, oltre alla loro “destituzione” anche “la decurtazione della retribuzione di risultato pari almeno al 20 per cento”; sulla formulazione non posso che ripetere quanto già scritto e cioè che nella normativa che disciplina il rapporto del direttore generale non esiste né destituzione né retribuzione di risultato.
Nomina Direttori generali e Primari – Collegio di direzione
E’ questa la parte dedicata alla governance delle aziende ed è quella che ha risentito di più delle osservazioni delle Regioni. Questo art. 4 nei contenuti riguarda la nomina dei Direttori generali, il conferimento dell’incarico di Direttore di struttura complessa e la riscrittura del Collegio di direzione. Tecnicamente si tratta di novelle a tre fondamentali articoli del decreto 502 del 1992, già ampiamente rimodellati dal decreto 229 nel 1999: l’art. 3-bis (relativo all’assetto delle aziende), l’art. 15 (relativo alla dirigenza sanitaria) e l’art. 17 (Collegio di direzione). Per la nomina dei Direttori generali queste le sostanziali innovazioni. Le Regioni dovranno obbligatoriamente attingere da uno degli elenchi regionali che dovranno essere costituiti con avviso pubblico e selezione e periodicamente aggiornati. La selezione sarà effettuata da una Commissione che deve avere “prevalenza” di esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, uno dei quali designato dall’AGE.NA.S. Non viene specificato chi la presiede nè il numero complessivo dei componenti, per cui è intuibile la presenza di funzionari regionali, ma questi esperti devono evidentemente essere la maggioranza. I lavori della Commissione non possono essere remunerati. Non è neanche specificata la cadenza temporale dell’aggiornamento che riveste un’importanza strategica maggiore di quanto si possa immaginare. Nel loro documento le Regioni avevano chiesto l’eliminazione dell’elenco. A proposito dell’elenco non può non essere sottolineata la circostanza che con la odierna modifica si è in pratica tornati alla soluzione del primissimo 502 (quello di De Lorenzo del 1992, per intenderci) che prevedeva all’art. 3, comma 10 un “apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità”. Va ricordato peraltro che già alcune Regioni tenevano elenchi pubblici per la nomina a Direttore generale. Cambiano i requisiti per essere nominati DG: possesso di laurea magistrale non specificata (in pratica come prima), adeguata esperienza dirigenziale di 5 o 7 anni a seconda del settore di maturazione dell’esperienza (prima era 5 anni in “enti, aziende, strutture pubbliche o private), con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, età non superiore ai 65 anni alla data della nomina (il limite di età era presente nel 502 fino al 1999; alcune leggi regionali lo hanno mantenuto). Resta il potere di veto del Rettore sulle nomine nelle aziende ospedaliero-universitarie. A corollario vengono introdotti criteri e sistemi di valutazione e verifica dell’attività dei direttori generali che dovranno avvalersi anche dell’AGE.NA.S.; la parola “anche” e stata aggiunta al testo su richiesta delle Regioni. Nulla cambia per il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario, né per i requisiti né per la procedura di nomina. Anche in questo caso si ricorda che alcune Regioni già utilizzavano elenchi pubblici periodicamente aggiornati.
Per ciò che concerne i primari – termine semplificato con il quale si chiamano usualmente i direttori di struttura complessa sanitaria – le innovazioni sono notevoli ma riguardano soltanto la procedura dato che i requisiti specifici restano immutati. Tecnicamente le modifiche si sostanziano nella sostituzione del comma 5, nella modifica di alcuni periodi del comma 7, nell’aggiunta di altri quattro commi per arrivare al 7-quinquies, nella riscrittura dell’art. 15-ter che come ora formulato perde la natura di fonte normativa primaria della procedura. Anche il DPR 484/1987 risulta conseguentemente modificato: chiaramente resta in pieno vigore l’art. 5 che definisce i requisiti ma gli artt. da 6 a 13 dovrebbero essere ora applicati tenendo conto delle nuove disposizioni; in particolare il sesto comma dell’art. 8 va letto alla luce della introdotta previsione di un punteggio. Il decreto odierno prescrive che l’analisi comparativa che deve svolgere la commissione prenda in considerazione anche i volumi dell’attività svolta. Questa categoria di titoli è molto complessa da inquadrare tanto che lo stesso citato DPR 484 differenzia la questione tra discipline chirurgiche e altre discipline e stabilisce che per le prime si deve fare riferimento alla casistica operatoria che ha regole chiare e consolidate mentre per le seconde rinvia ad un decreto del Ministro della sanità che, ad oggi, non è mai stato adottato. Nella sostanza la procedura di nomina (il decreto utilizza tre volte questo termine, anche se in termini contrattuali civilistici non si tratta affatto di una nomina bensì del conferimento di un incarico dirigenziale) cambia per la composizione della commissione e per la previsione di punteggi per i cinque campi di valutazione (curriculum, titoli professionali, attività svolta, aderenza al profilo ricercato, colloquio). Riguardo alla commissione è evidente la volontà del Legislatore di conferire maggiore terzietà all’organismo. L’elemento più dirompente – che non ho visto segnalato finora da nessun giornale – è senz’altro quello della scomparsa dalla scena del Direttore sanitario. Lo sforzo di perseguire trasparenza e imparzialità ha così forse trovato il suo capro espiatorio nella figura che era più a rischio, dato che il suo incarico di direttore coadiuvante è fondato su di un forte rapporto fiduciario. Il meccanismo di nomina della commissione appare un po’ complicato e dovrà essere senz’altro integrato dalle singole Regioni nell’atto che devono adottare ai sensi del primo periodo del nuovo comma 7-bis. Ad esempio, si dovrà definire chi è il presidente, se è prevista formalmente la figura del segretario, se alla commissione spetta un compenso, per quanto tempo la terna degli idonei può essere utilizzata. Dovrà altresì essere precisato che gli elenchi nominativi dovranno essere costituiti solo da direttori del S.s.n., con esclusione dei cattedratici universitari, circostanza che il decreto non prevede espressamente ma che risulta irrinunciabile per molti soggetti, a cominciare dai sindacati medici. Senz’altro apprezzabile l’idea – contestata dalle Regioni - di poter utilizzare la terna qualora il vincitore “dovesse dimettersi o decadere” ma la locuzione appare inesatta in quanto nell’ordinamento non esiste la decadenza e l’aver citato solo quelle due fattispecie ignora tutta una serie di possibili eventi: dal licenziamento al decesso, dal compimento dell’anzianità o età massima fino alla fattispecie – nuovissima – introdotta proprio dallo stesso decreto, cioè il non superamento del periodo di prova. Credo che una formulazione tipo “dovesse cessare dall’incarico per qualsiasi causa” sarebbe stata più corretta. A proposito del periodo di prova si segnala che viene reintrodotto dopo ben 16 anni e lascia in ogni caso perplessi. Infatti il non superamento potrebbe derivare esclusivamente da motivi soggettivi e, in quanto tali, molto discrezionali. Poiché infatti non è praticabile la “bocciatura” di un neo primario per valutazione negativa sugli indicatori introdotti e più avanti ricordati - per l’evidente insufficienza del periodo temporale di riferimento inferiore al classico anno previsto dalla negoziazione di budget - le possibili cause si restringono ad elementi caratteriali o alla accertata incompatibilità ambientale; in questi casi appare molto a rischio la reintroduzione in modo surrettizio di una verifica di tipo politico. Altra notevole novità è quella sugli indicatori di valutazione e verifica. Scontato il riferimento alla quantità e qualità delle prestazioni sanitarie erogate, ben diverso sarà l’impatto degli indici di soddisfazione degli utenti e delle strategie di contenimento dei costi, parametri che fino ad oggi sono stati ad esclusivo carico delle direzioni aziendali e sono sconosciuti non solo alla normativa di riferimento ma anche alla stessa cultura dei medici. Gli esiti della valutazione comportano, se positivi, la conferma della struttura complessa per lo stesso periodo o per un periodo inferiore, con ciò modificando la clausola contrattuale del 2005. Viene inoltre ribadito il principio inserito da Tremonti nell’ultimo decreto del 2011 che alla scadenza dell’incarico il rinnovo o conferma può anche prevedere un valore economico inferiore Concludendo l’esame della procedura si rileva l’obbligo di pubblicare sul sito web dell’azienda tutti gli atti della selezione prima della nomina. Le Regioni avevano chiesto – e hanno ottenuto - che dagli atti da pubblicizzare fosse esclusa la proposta finale della commissione con i punteggi che dovrebbe costituire l’elemento primario della ricercata trasparenza. Da ultimo il comma 7-quinquies vieta espressamente che l’incarico di struttura complessa possa essere attribuito con un contratto ex art. 15-septies: è la prima volta che il Legislatore si esprime in tal senso, anche se chi scrive ne è sempre stato convinto. La collocazione sistematica del comma (all’interno dell’art. 15 rubricato “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”) consente di ritenere che il divieto non valga per gli incarichi di struttura complessa riconducibili ai ruoli professionale, tecnico e amministrativo, peraltro sospesi in forza della parallela norma contenuta nell’art. 15 della legge 135/2012 che, forse, a questo punto necessita di un coordinamento interpretativo. Resta da ricordare che il 7-quater definisce la procedura per attribuire le strutture semplici ma, in verità, il contenuto appare del tutto sovrapponibile a quanto già definito dall’art. 28, commi 3 e 4 del CCNL dell’8.6.2000.
Tutte le disposizioni riguardanti le nomine dei Direttori generali e la selezione per le strutture complesse non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore. Questa norma transitoria è stata inserita su precisa richiesta delle Regioni.
L’art. 4 chiude con la ridefinizione del Collegio di direzione. L’aspetto più clamoroso – fortemente osteggiato dalle Regioni – è che il Collegio diventa “organo” dell’azienda. Le competenze e le funzioni sono sostanzialmente invariate ma la nuova veste fa assurgere la sua consultazione obbligatoria a strumento di efficacia maggiore che nel passato. Per la composizione viene lasciata alle Regioni la definizione di dettaglio ma certamente l’aver fatto riferimento a “tutte le figure professionali presenti” potrebbe portare ad assemblee pletoriche: segnalo, infatti che i profili previsti in astratto - quand’anche non presenti fisicamente in azienda - sono circa 44 (14 delle due aree dirigenziali e almeno 30 del comparto). Ricordo che con la pregressa norma erano presenti nel Collegio i direttori coadiuvanti (ora ignorati) e i soli dirigenti apicali. Forse si poteva cogliere l’occasione per rivedere il ruolo del Consiglio dei sanitari visto che le nuove funzioni del Collegio di direzione sembrano assorbire le caratteristiche di quell’organismo il quale - gli addetti ai lavori lo ricordano bene - sopravvisse inspiegabilmente al decreto Bindi che nel 1999 per la prima volta introdusse il Collegio di direzione.
(pubblicato sul “Sole 24 ore – Sanità” n. 34 del 18/24.9.2012)

LA LEGGE BALDUZZI
Il decreto Balduzzi è stato convertito ricorrendo alla fiducia al Senato per poter rispettare i tempi della conversione. Le modifiche apportare dal Parlamento all’originario testo del decreto legge si riducono, dunque, a quelle votate alla Camera. Come tutti sanno, inizialmente le modifiche che la Commissione avrebbe voluto inserire erano numerose e della più varia natura. Le altre Commissioni parlamentari hanno però bocciato molte di queste norme, per cui il testo definitivo risulta un maquillage rispetto al decreto originale ma non lo stravolge. Gli articoli oggetto di commento in questa sede sono il 2 (libera professione) e il 4 (dirigenza sanitaria e governo clinico). Per ciò che riguarda la libera professione, la Camera ha provveduto ad eliminare alcuni punti che erano stati già osservati nell’articolo pubblicato sul n. 34 della Rivista. Si tratta della vincolatività del parere del Collegio di direzione (che era già stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale) e del limite dei 12.000 ¬ annui per poter ottenere la convezione esterna (che avrebbe di fatti privato migliaia di medici del diritto all ALPI). Inoltre, in riferimento al collegamento in rete che dovrà essere allestito, la parola  telematico è stata sostituita dalle parole “in voce o in dati”. Resta inalterato l’impianto della soluzione di medio-lungo periodo messa in atto per superare l’annosa questione dell’allargata. Restano ugualmente inalterate tutte le perplessità sulle scelte governative già ampiamente segnalate e, in particolare: gli studi in rete sembrano una scelta che il Legislatore consente all’azienda di adottare solo dopo la verifica di non poter procedere con le soluzioni “ordinarie”. A parte l’inutilità della ricognizione della quale tutti già conoscono gli esiti, la situazione tra pochi mesi sarà questa: non sarà possibile in alcun modo acquisire spazi idonei – basti pensare al divieto posto dall’art. 7 del DDL stabilità – e, di conseguenza, tutte le aziende ricorreranno al programma degli studi in rete che da soluzione alternativa diventerà l’unica ordinariamente praticabile. Ho già detto che lo sforzo di conferire trasparenza e tracciabilità al sistema è encomiabile ma resta il fatto che ci saranno migliaia di medici che svolgeranno la libera professione a casa propria (o in studi privati) dove ovviamente il controllo telematico in remoto non potrà mai sostituirsi al controllo fisico e sociale della presenza dei pazienti all’interno della struttura pubblica. Con l’evidente sperequazione nei confronti di tutte le situazioni in cui aziende e regioni “virtuose” hanno già da anni organizzato l’attività all’interno delle strutture pubbliche. Le tariffe aumenteranno inevitabilmente a causa dell’ulteriore 5% finalità non meglio identificate. Se poi per contenere le tariffe la contrattazione integrativa aziendale – che deve esprimersi soltanto sui criteri generali e non sul dettaglio – troverà soluzioni per eludere o forfettizzare il ribaltamento di tutti i costi diretti e indiretti, allora sarà compito delle Procure della Corte dei Conti verificare se e come sono state effettivamente costruite le tariffe e se la gestione dell’ALPI comporti davvero nessun onere aggiuntivo per l’azienda. Inoltre è doveroso segnalare che le prime scadenze sono ormai alle porte (31 dicembre per la ricognizione straordinaria delle strutture attive – un mese in più rispetto al decreto legge - e, addirittura, il 30 novembre per il decreto sulle modalità tecniche della infrastruttura di rete).
Anche relativamente all’art. 4 sono state apportate modifiche a disposizioni le cui incongruenze erano state già in qualche modo evidenziate. Per la nomina dei Direttori generali tre sono le modifiche: gli elenchi da cui pescare sono aggiornati almeno ogni due anni, è stato tolto il limite dei sessantacinque anni e, come contraltare, viene consentito alle Regioni di prevedere “eventuali ulteriori requisiti”. Sembrano tre modifiche piuttosto normali ma in realtà costituiscono un duro colpo alla tanto perseguita trasparenza. Avevo già sottolineato che bisognava dire ogni quanto dovessero essere aggiornati gli elenchi, ma dire “almeno ogni due anni” è esattamente il contrario della trasparenza perché comporta che ogni qual volta una Regione si troverà a dover nominare un soggetto non presente negli elenchi verrà bandito un avviso integrativo ad hoc. Sull’eliminazione del limite di età per decenza è meglio non dire nulla mentre sull’apertura verso altri non meglio specificati requisiti, la formulazione è talmente generica che potrebbe preludere a tutto e al contrario di tutto.
Le modifiche apportate all’art. 7-quater del 502 riguardano il Dipartimento della Prevenzione e appaiono corrette e funzionali ad una migliore definizione del Dipartimento. Sulla valutazione è stato eliminato il riferimento “alla normativa vigente in materia per le pubbliche amministrazioni”. La precisazione appare doverosa perché si sarebbero potuti ingenerare di nuovo equivoci e polemiche sull’applicazione delle norme del decreto Brunetta (soprattutto l’art. 19 del decreto 150/2009) che, al contrario, per espressa previsione del decreto stesso devono trovare un mirato adeguamento da parte delle Regioni (l’odierno testo dice “…tengono conto”). Il nuovo comma 5 dell’art. 15 del 502 va in questa direzione e conferma sostanzialmente la specificità della dirigenza sanitaria per la quale sono stabilite due tipologie di valutazione: quella professionale, effettuata dal Collegio tecnico alla fine dell’incarico e quella gestionale svolta annualmente dall’OIV – ovvero dal Nucleo di Valutazione qualora la Regione non abbia inteso applicare le regole di Brunetta. I due distinti percorsi di valutazione concorrono congiuntamente – se positivi – alla conferma dell’incarico che peraltro, ai sensi dell’art. 9 del famigerato decreto Tremonti del 2010 (quello già censurato in due punti dalla Corte Costituzionale), può essere di valore economico inferiore. Rispetto ai vigenti contratti collettivi viene specificato chi presiede il Collegio tecnico e per i dirigenti strutturati si precisa che la valutazione deve riguardare anche due aspetti completamente nuovi: la soddisfazione degli utenti e il contenimento dei costi.
Per l’incarico di struttura complessa si rilevano parecchie variazioni. E’ stato reintrodotto il Direttore sanitario nella commissione di esperti; viene precisato che la graduatoria può essere utilizzata nei due anni successivi; è stato raddoppiato il periodo di prova. Non tutto però appare funzionale e logico. Cominciamo con il Direttore sanitario. Si è capito che era assurdo affidare la selezione del primario completamente all’esterno – quantomeno per la valutazione dell’adeguatezza del profilo dei candidati a quello cercato dall’Azienda – e così si riporta il Direttore sanitario nella commissione che però non è da lui presieduta. La soluzione appare un plateale compromesso che, tra l’altro, comporta un collegio di quattro membri, del tutto anomalo nel nostro ordinamento. Non esito ad affermare che la presenza del Direttore sanitario in questo modo e con queste caratteristiche è del tutto sterilizzata e anche piuttosto offensiva del ruolo ricoperto. Riguardo al periodo di prova restano le considerazioni già fatte in precedenza; almeno ora il periodo temporale è ragionevolmente correlato all’annualità del budget. Va comunque segnalato per correttezza che il CCNL garantisce a chi vince una selezione per direttore di struttura complessa solo sei mesi di aspettativa, circostanza questa che ipotizza la completa mancanza di copertura per il secondo periodo per i soggetti cui viene prorogato il periodo di prova.
Si ribadiscono le disposizioni limitative relative all’art. 15-septies e subito dopo vengono aggiunte alcune precisazioni sulla modalità di computo dei contratti conferibili secondo il citato articolo. L’applicazione della percentuale non avviene più indistintamente sui quattro ruoli ma in modo differenziato tra dirigenza sanitaria e quella PTA. La modifica sarà certamente apprezzata dalle organizzazioni sindacati di categoria ma di sicuro limita moltissimo la autonomia delle direzioni aziendali che avrebbero, al contrario, necessità della massima flessibilità. A titolo di curiosità segnalo che per attribuire un contratto ex 15-septies ad un ingegnere, avvocato o per il controllo di gestione sarà necessario avere una dotazione organica dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo pari ad almeno 20 unità, applicando il comma 2, e addirittura di 50 unità se si ricorre al comma 1.
A chiusura dell’art. 4 viene aggiunto il comma 6 che acquista un’importanza fondamentale per l’organizzazione delle aziende sanitarie. Con tale norma si deroga al decreto del 2001 sul contratto a tempo determinato prevedendo che per il personale sanitario non si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. 368/2001. Le motivazioni sono contenute nel comma e sono plausibili. Questa disposizione risolve enormi problemi alle aziende sanitarie ma nella sua formulazione c’è qualcosa che non convince. Innanzitutto la collocazione sistematica nello stesso decreto 368 è anomala perché in sostanza per questi soggetti l’applicazione del contratto di lavoro flessibile resta completamente senza regole (durata massima, trattamento normativo e il principio di non discriminazione, rinnovo e proroga, ecc.). Inoltre sarebbe forse stato meglio dire personale “del ruolo sanitario”, perché in tal modo si porrà sicuramente la questione degli OSS. Da ultimo si potrebbe anche rilevare un profilo di illegittimità costituzionale per una deroga così perentoria ad una legge generale che recepisce la normativa comunitaria della cui inosservanza l’Italia è già stata sanzionata.
Viene infine aggiunto un art. 4-bis con il quale si dettano alcune disposizioni in materia di assunzioni. Si tratta nello specifico di disapplicare il blocco totale del turn-over – fino ad un 15% - per le regioni soggette a piano di rientro che ai tavoli tecnici di monitoraggio abbiano dimostrato il raggiungimento anche parziale degli obiettivi concordati.
(pubblicato sul “Sole 24 ore – Sanità” n. 44 del 27/11-3.12.2012)


LA INIDONEITA’ PSICO-FISICA
Nel decreto 150 del 2009 è contenuta una norma che ha notevolmente innovato le procedure per la verifica della idoneità fisica dei pubblici dipendenti. Va ricordato infatti che fino ad allora la possibilità di sottoporre d’ufficio a visita di idoneità un proprio dipendente era vietata e il contratto collettivo consentiva al solo dipendente la facoltà di essere inviato al Collegio medico legale dell’azienda territorialmente competente (quindi non l’Azienda-datore di lavoro bensì quella di residenza del lavoratore) per accertare a quali mansioni potesse essere adibito (art. 6 del CCNL del 20.9.2001 del comparto). Si sta parlando dell’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (cosiddetto decreto Brunetta) che – novellando l’art. 55 del decreto 165 del 2001 - ha realizzato le deleghe contenute nella legge 15/2009, senza peraltro che sulla materia in questione si possa rinvenire una delega specifica. La materia della inidoneità permanente è dunque oggetto di ripubblicizzazione e viene sottratta alla competenza della contrattazione collettiva. Questo esproprio appare evidente dalla parole utilizzate dal Legislatore nel primo comma dell’art. 55 novellato: le disposizioni dell’articolo e di quelli seguenti – con la sola esclusione dell’art. 55-novies sul cartellino identificativo – costituiscono norme imperative e per la loro applicazione si ricorre agli artt. 1339 e 1419 del codice civile. Le disposizioni in questione non brillano certo per la tecnica legislativa utilizzata. Innanzitutto la collocazione sistematica nell’art. 69 - la cui rubrica recita “Disposizioni relative al procedimento disciplinare” – desta molte perplessità in ordine all’attinenza di una tipologia di risoluzione per un fatto del tutto oggettivo con il procedimento disciplinare. Ancor più incomprensibile è il contenuto di merito perché la disposizione inizialmente riveste un evidente carattere di generalità (… dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 2 …) ma successivamente entra di una disciplina di dettaglio per gli statali. Proviamo allora a capire perché la norma è stata scritta con quella particolare formulazione. Il legislatore delegato ha inizialmente espresso una norma di principio, valida per tutti. Di seguito ha poi individuato alcuni punti che dovevano essere oggetto di un decreto ma solo per i dipendenti statali. Quest’ultima circostanza non significa – come molti hanno creduto di leggere – che le norme regolamentari non si applicano alle altre amministrazioni ma solo che “quelle” specifiche norme definite dal decreto (poi divenuto 171/2011), sulla base dei principi contenuti nella norma stessa, costituiscono la normazione di secondo livello per il personale statale. Questo perché se l’art. 69, introducendo l’art. 55-octies, avesse disciplinato anche per le autonomie locali e il S.s.n. le norme di dettaglio il decreto legislativo avrebbe violato l’art. 117, comma 4 della Costituzione che riserva l’organizzazione delle amministrazioni locali alla legislazione esclusiva delle regioni. E’ noto come infinite volte la Corte costituzionale abbia dichiarato la illegittimità di una norma statale quando si ingeriva in materia di organizzazione locale. Il primo periodo, invece, riguarda un principio di “ordinamento civile” che è riservato alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera l). Conferma indiretta di tale impostazione la si può trovare nell’art. 74, comma 1 dello stesso decreto 150 che, appunto, cita l’art. 69. Qualsiasi altra lettura della disposizione legislativa rappresenterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti pubblici nell’ambito della materia dell’ “ordinamento civile”.
Così sommariamente ricostruito il quadro normativo, appare meno astrusa la formulazione dell’art. 69 e, soprattutto, si possono evitare strumentalizzazioni riguardo alla non applicabilità della norma alle aziende sanitarie. Ricapitolando, al servizio sanitario nazionale (come ovviamente a tutte le autonomie locali) si applica questo principio chiarissimo: “Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro”. Ciò che non ha applicazione diretta è il prosieguo della norma e il conseguente decreto 171. Quello che molte aziende hanno fatto è aver recepito i contenuti del decreto destinato agli statali, ma non si tratta di un recepimento recettizio bensì di un riferimento a concetti e principi generali. Il regolamento aziendale ha la finalità di garantire alcuni aspetti molto delicati – quelli in pratica disciplinati dallo stesso art. 55-octies direttamente per gli statali e dal 171 – quali il contraddittorio, l’imparzialità, la procedura, i provvedimenti cautelari, il trattamento economico. Ad esempio, la norma base parla di inidoneità “accertata” per cui un aspetto fondamentale è quello di predefinire come si “accerta” la inidoneità. Il paradosso è che se una azienda sanitaria o un comune applicassero la norma di cui al primo periodo – facoltà che nessuno ha contestato – senza la previa adozione del regolamento e, quindi, in modo del tutto unilaterale, senza regole predefinite, in altre parole in termini molto “datoriali” e poco trasparenti, si comporterebbe in modo perfettamente legittimo. In conclusione, dunque, l’adozione del regolamento aziendale risponde all’esigenza di garantire al dipendente la massima trasparenza e imparzialità ed evitare arbitri particolarmente possibili in carenza di regole; e se per fare ciò si delibano criteri e procedure già formalizzate per altri non può che essere positivo, anche in un’ottica di sostanziale parità di trattamento. Un’ultima questione potrebbe riguardare la titolarità del potere di autoregolazione, cioè se il regolamento aziendale sia fonte abilitata a disciplinare gli aspetti di dettaglio. La Costituzione assegna la potestà legislativa alle regioni per cui si potrebbe sottilizzare che la normativa di dettaglio deve essere oggetto di legge regionale. E’ però senz’altro praticabile – in caso di inerzia regionale – l’utilizzo del potere regolamentare che nessuno può negare che le aziende possiedono; va da sé che in caso di definizione legislativa a livello regionale il regolamento aziendale si dovrebbe prontamente adeguare alla normativa sopravvenuta. A supporto della capacità di definire in via autonoma la materia, l’azienda può ricorrere all’esigenza di rispettare l’art. 2087 del cc e, in definitiva, gli stessi principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Sull’obbligo che il codice civile pone in capo al datore di lavoro si ricorda la sentenza del Tribunale di Bari sez. II del 6.4.2011 che impone non solo misure igienico-sanitarie-antinfortunistiche ma anche “misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente o in costanza di lavoro in relazione ad attività non collegate direttamente allo stesso”.

(in corso di pubblicazione sul “Sole 24 ore – Sanità”)

IL DIPARTIMENTO NELLA NORMATIVA
Uno dei modelli organizzativi più importanti di una azienda sanitaria è senz’altro il dipartimento. Si potrebbe dire che rappresenta lo snodo strategico tra la direzione aziendale e le strutture della line produttiva e per il suo responsabile costituisce la sintesi delle capacità manageriali e di quelle professionali. Il dipartimento assume sempre maggiore valenza funzionale, basti pensare alla sua strategicità nei casi, sempre più frequenti, di accorpamento di aziende o nell’implementazione del modello assistenziale per intensità di cure con il quale inevitabilmente si deve rivedere il ruolo della unità operativa tradizionale. Pur se veniva citato addirittura della legge 833 del 1978 (art. 17, comma 2 che puntava sulla integrazione delle competenze), la prima vera definizione normativa del dipartimento si ha con il decreto 502 del 1992 – o, meglio, con le integrazioni introdotte dal d.lgs. 229/1999 - che all’art. 17-bis fissa un paio di importanti principi di carattere generale e rinvia alle Regioni le modalità di funzionamento, ad esempio le funzioni del Comitato di Dipartimento. Secondo il citato articolo il dipartimento è “il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende sanitarie” e “il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti
con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto”. In tal senso il legislatore ha inteso scegliere la soluzione del cosiddetto dipartimento “debole”, cioè quella di un incarico a scavalco e non quella di un incarico a tempo pieno ed esclusivo. Il 502 prevede espressamente e direttamente una sola fattispecie di dipartimento, quello della prevenzione, mentre tutte le altre tipologie – strutturale, funzionale, integrato, ospedaliero, territoriale, transmurale, gestionale, tecnico, ecc. fino ai recenti dipartimenti interaziendali – sono definite dalla legislazione regionale in pieno ossequio alla ripartizione delle competenze prevista dall’art. 117 della Costituzione. Da ultimo va ricordato che nel testo del DDL sul cosiddetto Governo clinico che da anni ed anni non riesce ad essere approvato dal Parlamento, un articolo specifico è dedicato al dipartimento ma il suo contenuto – quantomeno nell’ultima versione conosciuta, aggiornata al 30.5.2012 - non si discosta assolutamente dai principi consolidati, salvo che per la prima volta si afferma che il direttore di dipartimento “è sovraordinato ai direttori di struttura complessa per gli aspetti gestionali attinenti al dipartimento”. Riassunte sommariamente in queste brevi note la storia e la natura del dipartimento, vorrei approfondire gli aspetti contrattuali – normativi e retributivi – connessi al dipartimento, anche perché è molto frequente constatare la notevole diversità di scelte che viene operata da aziende sanitarie anche della stessa Regione, in ordine al numero, alla remunerazione, alle modalità di conferimento e di revoca.
Se la legislazione nazionale disegna solo una generale cornice giuridica del dipartimento non è che i contratti collettivi succedutisi nel tempo siano stati da meno per ciò che riguarda una sostanziale deregulation normativa della materia. Infatti il primo contratto collettivo del 1996 non lo disciplina affatto e il CCNL dell’8.6.2000 lo cita (art. 18, comma 5) in modo abbastanza apodittico ma non detta alcuna clausola specifica rispetto alla durata dell’incarico, alle modalità di valutazione e alle conseguenze economiche per gli interessati di una eventuale soppressione di dipartimenti. La deduzione di alcuni interpreti che la ragione di tale silenzio risiede nel fatto che il dipartimento è in tutto e per tutto un incarico di direzione di struttura complessa – e quindi segue le regole stabilite per le strutture complesse – si basa in pratica sulle stesse locuzioni contenute nell’art. 27, commi 1 e 5 del CCNL dell’8.6.2000. A mio giudizio questa tesi non è condivisibile in quanto lo stesso contratto collettivo all’art. 29, comma 6 afferma che gli incarichi interni di dipartimento “sono conferiti con le procedure previste dall’art. 17-bis del d.lgs. 502/1992” che, tra l’altro, non vuol dire niente visto che la norma citata a sua volta rinvia alla normativa regionale peraltro per il solo aspetto della partecipazione del Comitato di Dipartimento all’individuazione del responsabile.
Affermare che “tra essi sono ricompresi l’incarico di direttore di dipartimento” (comma 1 citato) è tanto scontato quanto inutile visto che il decreto 502 stabilisce che “il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto” (art. 17-bis, comma 2).
Altro argomento a favore della non sovrapposizione pedissequa delle caratteristiche contrattuali di dipartimento e struttura complessa è quello della maggiorazione economica che grava sul bilancio e non sul fondo specifico: se fosse un incarico di struttura complessa come gli altri perché mai dovrebbe eludere la capienza del fondo ? Infine il CCNL del 3.11.2005 indica nell’allegato 5 le due tipologie di incarico in modo ben distinto a conferma che le parti negoziali le hanno intese sempre come due fattispecie diverse.
Il contratto collettivo ha, in realtà, lasciato ampio spazio discrezionale alle aziende nel definire durata e modalità di conferimento dell’incarico, quasi come contropartita per aver cinto di paletti l’incarico di struttura complessa. Questa lettura “politica” delle clausole contrattuali sul dipartimento è sostanzialmente confermata se si leggono i manuali di commento editi all’epoca dai sindacati medici. In tal senso, infatti:
1. le norme collettive hanno disciplinato in modo ossessivo tutti gli aspetti dell’incarico di direttore di struttura complessa ma non hanno detto nulla di concreto riguardo a quello di dipartimento;
2. è corretto (sindacalmente) blindare per un periodo lungo (da 5 a 7 anni) un incarico nel quale prevale la professionalità mentre in un incarico dove è più evidente il rapporto fiduciario le parti hanno lasciato – credo volutamente - indefinita la questione;
3. l’incarico di direzione di struttura complessa è valutato alla fine del quinquennio da un Collegio tecnico che verifica sostanzialmente la professionalità espressa. L’incarico di Capo Dipartimento non è affatto legato alla professionalità della SC sottostante ma implica doti di direzione e gestione di risorse molto più spiccate rispetto a quelle ordinariamente richieste ad un direttore di struttura complessa. La valutazione gestionale dei dirigenti è affidata al Nucleo di valutazione (o all’OIV, se istituito) ed è annua, motivo in più per ritenere che l’incarico non può essere affidato per cinque anni e che non possa che essere valutato direttamente dal Direttore generale eventualmente su proposta del direttore coadiuvante competente;
4. l’azienda deve peraltro utilizzare la propria discrezionalità in modo ragionevole e trasparente stabilendo preventivamente la durata e le modalità di conferimento e revoca in sede di Regolamento sugli incarichi e non può decidere di volta in volta sul caso singolo;
5. riguardo a quanto accennato al punto 3 sulle procedure di valutazione, alcuni ritengono di dover obbligatoriamente seguire l’allegato 5 al CCNL del 3.11.2005. Premesso che tale allegato è redatto “a titolo meramente esemplificativo”, il punto C) contiene due clamorose “sviste”: un errore materiale – si vuole sperare – quando prevede che il direttore di dipartimento è soggetto alla verifica professionale (visto che tutte le componenti dell’incarico sono squisitamente gestionali) e l’altra di natura politica. Come si può infatti accettare che il valutatore di 1^ istanza sia il Direttore generale e pensare che la sua decisione possa essere modificata o cassata dal Collegio tecnico in sede di seconda istanza ? Sfido a trovare in tutta Italia una sola azienda che abbia recepito questa assurdità;
6. riguardo, infine, alle conseguenze economiche derivanti dalla soppressione del dipartimento, cioè il diritto o meno al mantenimento del livello salariare raggiunto, va letto attentamente l’art. 39 del CCNL dell’8.6.2000 nella parte in cui (il comma 8)  viene posta una garanzia economica in caso di “attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto a seguito di ristrutturazione aziendale”. Il dirigente, in questi casi, ha diritto ad “un incarico di pari valore economico”. La collocazione sistematica del comma ci fa però dedurre che la garanzia agisce soltanto nei confronti della retribuzione di posizione nel suo valore complessivo (costituito da retribuzione di posizione minima contrattuale unificata + variabile aziendale): infatti la maggiorazione prevista per il dipartimento è disciplinata dal successivo comma 9. Se le parti negoziali avessero voluto includere nella garanzia l’intero trattamento accessorio la collocazione della clausola sarebbe dovuta essere alla fine dell’articolo o, quantomeno, dopo il comma 9. In buona sostanza la “maggiorazione” è un emolumento totalmente distinto dalla retribuzione di posizione e perciò come tale va trattato. Ad avvalorare la tesi della completa distinzione - oltre al fatto che  non grava sullo specifico fondo contrattuale – va ricordato che il CCNL del 2000 non detta alcun criterio per stabilire il range tra il 35 % ed il 50% per cui non può che essere confermato il carattere di assoluta discrezionalità (i criteri generali non sono nemmeno oggetto di concertazione con le OO.SS.) dell’istituto e la sua distinzione dalla retribuzione di posizione. Relativamente alla percentuale suddetta, si ricorda che una novità della parte economica del CCNL del 10.5.2010 riguarda l’aumento dei valori massimi della retribuzione di posizione che non gravano peraltro sugli oneri contrattuali perché vengono previsti ad invarianza del fondo di posizione. Per lo stesso motivo viene ridotta dal 35 al 30 % la maggiorazione minima per i responsabili di dipartimento: chi infatti aveva alla data del contratto il valore minimo avrebbe avuto in automatico un aumento di ¬ 3.000 annui che sarebbe stato inevitabilmente andato a gravare sugli aumenti contrattuali. Con la ridefinizione dei valori massimi, invece, l’operazione è isorisorse (anche se in realtà la percentuale corretta per evitare l’aumento dell’importo sarebbe stata il 29 %).
La maggiorazione e l’indennità di struttura complessa (per la quale vale lo stesso ragionamento in caso di ristrutturazione) sono due componenti della retribuzione rispetto alle quali il nesso sinallagmatico è fondamentale e non può scattare nei loro confronti la clausola di garanzia del comma 8.
A conclusione del ragionamento credo che proseguire ad erogare la maggiorazione e l’indennità di struttura complessa (o il loro equivalente economico che è la stessa cosa) quando il dirigente non svolge più le funzioni di capo dipartimento o di direttore di struttura complessa sia illegittimo e fonte di danno erariale (oltre che profondamente ingiusto).


(pubblicato sul “Sole 24 ore – Sanità” n. 30-31 del 31.7/3.9.2012)

L’ART. 15-SEPTIES DEL D.LGS. 502/1992

Tra le misure adottate con la legge sulla spending review c’è un divieto che il Legislatore ha posto fino alla realizzazione delle riduzione dei posti letto ospedalieri: la possibilità di conferire o rinnovare un incarico ex art. 15-septies del d.lgs. 502/1992. Gli addetti ai lavori sanno bene in cosa consiste tale forma giuridica che nel corso di questi 12 anni di utilizzazione ha assunto una importanza estremamente strategica e ha spesso scatenato polemiche e contenzioso, anche dinanzi alla Corte dei Conti. Cogliamo dunque l’occasione del richiamo fatto dalla legge 135 per ricapitolare le caratteristiche di questo tipo di incarico, considerato anche che la sospensione secondo alcune interpretazioni dovrebbe riguardare soltanto le discipline ospedaliere del ruolo sanitario. Il contratto in questione è divenuto talmente presente nell’immaginario collettivo delle aziende sanitarie che ormai per citarlo si usa una forma di sineddoche: “un 15 septies”. Il riferimento normativo completo lo posiziona nel decreto legislativo 502 del 1992 e, ancor più esattamente, si tratta di un articolo aggiunto – appunto il sesto dopo il 15 – dal decreto legislativo 229 del 1999, il cosiddetto decreto Bindi, che ha attuato le deleghe della legge 419/1998. Infatti la fonte normativa primaria è l’art. 2, comma 2 lettera r) della citata legge che ha voluto introdurre nella sanità un’ulteriore forma di sperimentazione alla pari di quella già prevista pochissimo tempo prima per tutte le amministrazioni pubbliche centrali dall’art. 19, comma 6 del d.lgs. 29/1992 (novella introdotta dall’art. 13 del decreto legislativo 80 del 1998 su delega della legge Bassanini 1, la n. 59/1997). Così riassunta l’origine della norma, può anche essere trovata la ratio dei primi due commi dell’articolo che appaiono diversi per alcuni aspetti. Il primo comma richiede requisiti molto peculiari e riguarda tutta la dirigenza dei quattro ruoli mentre il secondo richiede sostanzialmente la sola laurea ed è riservato alla dirigenza escluso il profilo medico. L’evidente differenziazione può discendere dalla circostanza che con il primo comma il decreto delegato ha provveduto all’adeguamento da parte del S.s.n. all’art. 19 del 29, espressamente previsto dall’art. 27 del decreto stesso, e il secondo comma realizza la specifica delega della legge 419. Il target dei destinatari dei due commi è ovviamente diverso: se il primo ha per destinatari soggetti molto qualificati con esperienza sul campo, il secondo si rivolge ad “esperti di provata competenza” senza richiedere pregressa attività lavorativa: in pratica a giovani laureati in cerca di una prima esperienza dirigenziale e, con tale lettura, viene anche ad essere motivata la riserva dell’aspettativa ai soli beneficiari del primo comma. Resta in ogni caso molto complessa la lettura dell’articolo, anche per alcune scelte del Legislatore: i soggetti attivi sono nel primo comma i direttori generali che “possono conferire” e nel secondo comma le aziende sanitarie che “possono stipulare”. Anche per la durata dei contratti i due commi si differenziano: da due a cinque anni il primo senza espliciti termini espressi il secondo. A tale ultimo proposito si può ritenere che possa essere fatto riferimento al termine generale fissato dal d.lgs. 368/2000 (5 anni ai sensi dell’art. 10, comma 4).
In termini operativi l’art. 15-septies rappresenta una forma di reclutamento di dirigenti che deroga ai principi generali che vedono tassativamente la necessità dell’espletamento di un concorso pubblico. E’ stato possibile prevedere tale deroga proprio perché l’assunzione tramite l’art. 15-septies è a tempo determinato. Nei primi tempi in molte aziende si era ritenuto che il contratto ex 15-septies fosse di diritto privato, che comportasse l’iscrizione all’INPS e che derogasse in pratica a tutte le regole e i vincoli del pubblico impiego. Niente di tutto questo: il rapporto di lavoro che si instaura con la norma in questione – grazie anche alla chiarezza arrecata dagli artt. 62 e 63 del CCNL dell’8.6.2000 delle rispettive aree negoziali - è un rapporto di lavoro pubblico a tempo determinato cui si applicano tutte le clausole dei contratti collettivi e le norme generali sul lavoro a termine (cioè quelle del già citato decreto 368). Pertanto la sua vera peculiarità consiste nella modalità di selezione che consente di evitare il concorso pubblico. Quest’ultima circostanza può indurre a ritenere che sia un incentivo all’elusione delle regole e un comodo strumento per favorire assunzioni rapide e clientelari. E’ probabile che in molte realtà sia stato utilizzato soltanto con queste finalità ma resta il fatto che il Legislatore aveva inteso consegnare alle aziende sanitarie uno strumento per superare le note difficoltà di svolgimento di un concorso pubblico (lunghezza, farraginosità, formalismo eccessivo, contenzioso perenne, ecc.) per situazioni molto particolari che potevano andare dalla ricerca delle nuove figure professionali necessarie alle aziende, alla accertata difficoltà del mercato del lavoro di alcune professioni, senza peraltro nascondere dietro un dito il fatto che con tale strumento veniva ad essere maggiormente perseguito l’elemento fiduciario particolarmente necessario per incarichi di staff o strategici. In ogni caso l’opportunità fornita dal Legislatore non poteva consentire assunzioni in massa proprio perché i vincoli numerici ai contratti stipulabili erano e sono particolarmente severi (2% dell’intera dotazione organica della dirigenza e 5% della dotazione esclusi i medici). Le altre caratteristiche del contratto sono: la necessità che il soggetto individuato non sia in pensione, l’obbligatorietà del possesso della laurea, la garanzia del collocamento in aspettativa senza assegni se dipendente pubblico (solo però per la fattispecie del primo comma), la necessità di congelare un numero corrispondente di posti organici, le modalità del conferimento che sono definite “sulla base di direttive regionali”. Quest’ultima caratteristica è quella che genera le maggiori differenziazioni sul territorio nazionale dato che l’atteggiamento delle Regioni non è stato univoco. Infatti in alcuni casi è stata imposta alle aziende una procedura poco diversa dal concorso pubblico, in altre si è ricorso ad una sostanziale deregulation che garantisse in ogni caso il principio di selettività e in altre ancora addirittura non è stata adottata alcuna direttiva. Credo che un equilibrato mix tra rispetto della trasparenza e dell’imparzialità e realizzazione delle finalità volute dalla legge possano far assimilare la selezione per “un 15-septies” alla procedura stabilita dalla stessa legge per gli incarichi di direzione di struttura complessa sanitari. Elementi delicatissimi appaiono allora la previsione o meno di una graduatoria, la necessità di emulazione tra i candidati, la previsione di prove o di un semplice colloquio, la descrizione della mission da affidare al vincitore. In tal senso assume una importanza fondamentale la redazione del bando che deve contenere tutti gli elementi - quand’anche fortemente aziendalisti o addirittura spregiudicati – sui quali si baserà la scelta. Ricordo inoltre che preventivamente l’azienda deve adottare un atto regolamentare con il quale individua le modalità del conferimento e i requisiti richiesti. Riguardo alle altre caratteristiche non c’è molto da dire nonostante vi siano state realtà in cui si è tentato di far passare la tesi insostenibile della non necessità della laurea o della possibilità di conferimento ad un pensionato. Con il contratto individuale viene conferito un incarico dirigenziale che deve necessariamente essere tipizzato, cioè riferirsi ad una delle quattro tipologie di cui agli artt. 27 dei rispettivi CCNL dell’8.6.2000; nel caso di conferimento di struttura complessa o semplice il soggetto deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dai rispettivi contratti collettivi (con la precisazione nei confronti delle strutture complesse sanitarie di cui si dirà più avanti). L’incarico inoltre deve prevedere l’attribuzione di uno dei profili tabellati dai contratti (3 per l’area medica e 12 per l’area SPTA) con il rispetto, per il ruolo sanitario, della disciplina e dei titoli di studio richiesti per l’accesso tramite concorso pubblico. Quanto appena affermato è stato frequentemente disatteso e così abbiamo visto nel corso di questi anni incarichi di profilo indefinito, strutture affidate a soggetti privi di esperienza lavorativa, attribuzione di strutture di staff indistintamente ad un biologo come ad un ingegnere, assunzione di dirigenti con lauree del tutto avulse da quelle sancite nelle norme concorsuali o addirittura senza laurea.
Anche sul computo dei contratti conferibili la fantasia è stata senza freni tanto da indurre le organizzazioni sindacali dell’area SPTA a rilasciare la dichiarazione congiunta n. 3 in coda al CCNL dell’8.6.2000 con la quale “con riguardo alle assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 15 septies del d.lgs. 502/1992 le parti convengono che le percentuali ivi previste siano calcolate su ciascun ruolo”. E’ certamente intuibile – e apprezzabile - la finalità che ha ispirato la dichiarazione ma non si può accettare la rigida ripartizione per ruoli o profili almeno per due ragioni: la prima perché ingesserebbe completamente le Direzioni generali alle quali – non va dimenticato – la legge consente di ricorrere a tali contratti per l'espletamento di “funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico”; la seconda è che operando in termini formalmente aritmetici per poter conferire un solo 15-septies, comma 1 ad un ingegnere o ad uno statistico occorrerebbe una dotazione organica dei ruoli professionale e tecnico pari a 50 unità ciascuno, che è francamente inverosimile. Altro argomento molto controverso è quello del trattamento economico spettante all’incaricato. Nonostante le norme contrattuali di riferimento sopra richiamate siano chiarissime non è infrequente che sorgano controversie con il Collegio sindacale e con le OO.SS. sugli importi determinati dalla Direzione. C’è solo da ricordare che questi incarichi godono del medesimo trattamento dei dirigenti a tempo indeterminato con la sola eccezione della retribuzione variabile aziendale che è “attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni” ma che non grava sullo specifico fondo contrattuale bensì sul bilancio. Pertanto lo svincolo dalla capienza del fondo potrebbe consentire una ipergraduazione delle funzioni sempre che venga rispettato il principio che a parità di funzioni spetta una retribuzione di posizione complessiva uguale e, comunque, il principio della ragionevolezza. Senza contare che, a maggiore tutela della complessiva trasparenza del percorso, le aziende devono preventivamente individuare le modalità del conferimento e i requisiti richiesti, sentite previamente le OO.SS. Va da sé che qualora venga attribuito un trattamento economico non rispettoso dei criteri e dei passaggi di cui sopra (se ne sono visti di importi superiori allo stesso Direttore generale), la responsabilità erariale sottesa a tale scelta appare evidente. Da ultimo va segnalato che l’art. 15, comma 7-quinquies del decreto legge 158/2012 vieta ora espressamente che l’incarico di struttura complessa possa essere attribuito con un contratto ex art. 15-septies: è la prima volta che il Legislatore si esprime in tal senso, anche se chi scrive ne è sempre stato convinto. Elementi a supporto di questa convinzione sono il fatto che il conferimento di un incarico di struttura complessa in discipline sanitarie ha la propria disciplina legale nel precedente art. 15-ter del medesimo decreto e motivazioni di ordine logico e sistematico devono far ritenere che le due procedure siano fattispecie ben separate, anche perché nel testo del 15-septies mentre si parla indistintamente di “funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico” o di generici “incarichi di natura dirigenziale” non si citano mai le strutture complesse; inoltre tra i requisiti non viene mai fatta menzione delle discipline che per le strutture complesse sanitarie sono fondamentali ed ineludibili. La collocazione sistematica del nuovo comma 7-quinquies (all’interno dell’art. 15 rubricato “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”) consente di ritenere che il divieto non valga per gli incarichi di struttura complessa riconducibili ai ruoli professionale, tecnico e amministrativo i quali, peraltro, sono sospesi in forza della parallela norma contenuta nell’art. 15 della legge 135/2012 che, forse, a questo punto necessita di un coordinamento interpretativo con la norma introdotta dal decreto Balduzzi.
Un’ultima questione concerne la possibilità di stipulare un contratto con un dipendente interno appartenente al comparto, ovviamente in possesso dei requisiti e previa selezione. In via del tutto teorica il percorso è praticabile e, in effetti, è stato frequentemente seguito ma a titolo personale ritengo che l’operazione non sia opportuna perché si creerebbero situazioni di clima interno e di equilibrio generale difficili da governare.

(pubblicato sul “Sole 24 ore – Sanità” n. 37 del 9/15.10.2012)

CALCOLO DEGLI INCARICHI CONFERIBILI

Totale Dirigenti in servizio al 31.12.06Piano fabbisogno personale 2007Dotazione organica complessiva dirigenzaNumero contratti possibili (compresi medici)
2 %547054711
(10,94)Dirigenti S (meno medici) PTAPiano fabbisogno personale 2007Dotazione organica dirigenza S (meno i medici) PTANumero contratti possibili (senza i medici)
5 %610613
(3,05)
TOTALE CONTRATTI = 14
CALCOLO DEGLI INCARICHI CONFERIBILI DOPO LA “BALDUZZI”


Totale Dirigenti in servizio al 31.12.12Piano fabbisogno personale 2013Dotazione organica complessiva dirigenzaNumero contratti possibili (compresi medici)
2 % RUOLO SANITARIO
2 % RUOLI PTA547
S 529
PTA 180547
S 529
PTA 18S 10 (10,58)
PTA 0 (0,36)Dirigenti S (meno medici) PTAPiano fabbisogno personale 2013Dotazione organica dirigenza S (meno i medici) PTANumero contratti possibili (senza i medici)
5 % RUOLO SANITARIO
5 % RUOLI PTA43 S
2 T
6 P
10 A043 S
2 T
6 P
10 A
S 2 (2,15)
PTA 0 (0,9)
TOTALE CONTRATTI = 12

IRAP E LIBERA PROFESSIONE

Tra alcuni mesi sarà attuata la nuova forma di svolgimento della libera professione intramuraria che prenderà il posto della cosiddetta allargata. La legge Balduzzi ha provveduto a disciplinare i nuovi studi in rete e ha introdotto alcuni importanti vincoli quali la completa tracciabilità di tutta la gestione, dalla prenotazione al pagamento. La legge peraltro ha ribadito un principio già presente nella legge Turco del 2007 e cioè che la tariffa deve remunerare la copertura integrale di tutti i costi diretti ed indiretti della libera professione. Un aspetto che la legge 189 non ha toccato è quello della tipologia di tali costi quando è di tutta evidenza che una delle maggiori criticità della costruzione della tariffa è proprio quella della declinazione dei costi e la loro quantificazione. In questo scenario si inserisce prepotentemente la annosa e diffusa questione dell’IRAP ovvero del ribaltamento dell’imposta sull’ importo finale della tariffa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione sembra aver chiarito gli aspetti generali di tale operazione. Occorre però fare un approfondimento perché la massima della Cassazione non è esattamente nella direzione che intendono i diretti interessati e i sindacati che li rappresentano. Nel caso oggetto del ricorso l’azienda sanitaria aveva provveduto a ribaltare l’importo dell’IRAP sul costo finale della tariffa senza però che tale circostanza risultasse dal Regolamento aziendale. La Corte d’appello e successivamente la Cassazione hanno però stabilito che l’operazione è fattibile solo a condizione che risulti in modo esplicito e trasparente dall’Atto aziendale sull’ALPI la volontà di ribaltare il costo dell’imposta sulla tariffa. Nel caso oggetto della pronuncia i medici avevano sottoscritto una modulistica ma da essa non risultava in maniera inequivocabile che la tariffa comprendesse anche il recupero dell’IRAP anche perchè gli stessi moduli facevano rinvio diretto al Regolamento aziendale dove questo passaggio era inesistente. Quindi motivi del tutto formali e procedurali hanno portato alla decisione dei giudici mentre, sul piano sostanziale, resta impregiudicata la possibilità di ribaltare gli oneri finanziari dell’imposta. E’ necessario a questo punto fare un passo indietro. L’IRAP è un imposta il cui soggetto passivo è il datore di lavoro per cui non è in dubbio che sia a carico dell’Azienda sanitaria ed essa soltanto abbia l’onere di versarla all’erario. Ma è altrettanto fuori discussione che gli importi costituenti l’imposta possono essere considerati fattori di costo della produzione e pertanto trasferiti sul prezzo finale. In tal senso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 ha affermato che «…come si verifica per qualsiasi altro costo (anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione, l’onere economico dell’imposta potrà essere infatti trasferito sul prezzo dei beni o servizi prodotti, secondo le leggi del mercato, o essere totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune scelte organizzative…». Per fare ciò occorre – secondo l’insegnamento della Suprema Corte – la consapevolezza da parte dei medici che svolgono la libera professione mediante la previsione nell’”apposito atto” di cui all’art. 54, comma 1 del CCNL dell’8.6.2000 e il conseguente contratto che ciascuno dei medici interessati stipula con l’Azienda. I Sindacati medici questo lo sanno benissimo tanto è vero che le informative diramate dopo l’emanazione della sentenza 8533/2012 hanno trionfalmente affermato che è illegittima la trattenuta IRAP da parte delle aziende, invitando tutti i medici loro iscritti a chiederne la restituzione. Gli stessi Sindacati hanno tuttavia riconosciuto che esiste la possibilità di una traslazione dell’importo dell’imposta sulla tariffa ma a condizione che venga preventivamente concordata con i Sindacati e successivamente recepita nel Regolamento aziendale. Come si vede è lo stesso meccanismo delineato dalla Cassazione con l’aggiunta, logica e coerente, del passaggio in contrattazione integrativa (anche se loro utilizzato il generico termine “concordata”). Il messaggio è chiaro: perché possa ritenersi legittima la trattenuta essa deve essere accettata formalmente dai Sindacati – che in questo caso rappresentano in tutti i sensi i diretti interessati - e poi espressamente menzionata nel Regolamento. Quello che non dicono – ma ovviamente sottintendono – è che basta non firmare l’accordo aziendale per bloccare l’operazione ribaltamento. Questa tattica è fondata sul presupposto dell’esistenza di un sostanziale potere di veto dei Sindacati sulla materia. Questo presupposto è invece del tutto inesistente. L’attuale scenario postula la piena legittimità di due contrapposte posizioni: da una parte le OO.SS. mediche che vogliono naturalmente evitare aggravio di costi sulla tariffa finale e dall’altra quella delle aziende che devono necessariamente recuperare tutti i costi diretti e indiretti perché – è bene ricordare che lo impone la legge – dalla gestione della libera professione non può conseguire neanche un euro di passivo per il S.s.n., anzi dovrebbe realizzarsi un minimo di utile. Quello che non è consentito dalla vigente legislazione ai sindacati è di imporre alle aziende sanitarie con lo strumento della mancata firma sull’accordo di subire una passività che costituirebbe inevitabilmente danno erariale. Orbene, il potere di veto non sussiste non soltanto perché le norme del decreto 150/2012 hanno introdotto la possibilità di autodefinizione in via provvisoria di aspetti di contrattazione collettiva (art. 54 che novella il decreto 165 introducendo un comma 3-ter nell’art. 40) ma soprattutto perché anche prima del decreto Brunetta la materia in questione consentiva all’azienda di poter andare avanti unilateralmente, una volta constatata la materiale impossibilità di giungere ad un accordo: basta leggere attentamente la clausola contrattuale del 2000 e verificare come la materia specifica dell’ALPI rientra proprio tra i punti per i quali è prevista una sorta di “liberatoria” in caso di stallo nella ricerca del consenso (vedi BOX nella pagina). Tra l’altro, qualora si volesse ritenere in ogni caso sussistente il potere di veto, la conseguenza è che la negoziazione dovrebbe proseguire all’infinito essendo impossibile pensare che l’Azienda debba essere addirittura obbligata a fare quello che dicono i sindacati. E nelle more della definizione dell’accordo il Regolamento sull’ALPI non potrebbe essere adottato e, quindi, l’esercizio della libera professione rimarrebbe inevitabilmente sospeso. Ricordo che nel nostro ordinamento giuridico in tema di contrattazione collettiva permane il fondamentale principio che contrattare è obbligatorio e che concludere l’accordo assolutamente no, visto che il consenso presume la reciproca convenienza e ci sono meccanismi per consentire alle parti di riassumere “le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione”.
Pertanto lo schema per la corretta definizione delle tariffe dell’ALPI è il seguente: negoziazione con le OO.SS dei criteri generali – stipula del contratto integrativo ovvero presa d’atto della mancata conclusione del contratto – recepimento dei criteri nel Regolamento aziendale – richiesta a ciascun medico di indicare il proprio onorario (o compenso, che dir si voglia) – costruzione della tariffa aggiungendo all’onorario in senso montante tutti i costi diretti e indiretti – pubblicizzazione all’utenza delle tariffe – rinegoziazione dell’onorario con cadenza annua.
Infine segnalo un aspetto che ha generato degli equivoci. I sindacati hanno invitato tutti i loro iscritti a richiedere alle aziende la restituzione degli importi illegittimamente trattenuti. Ma se il ribaltamento dell’IRAP costituisce un fattore di costo che concorre a determinare l’importo finale della tariffa, nel momento in cui viene dichiarato illegittimo il ribaltamento la conseguenza automatica è che la tariffa diminuisce e non che aumenta l’onorario del medico: i beneficiari della restituzione dovrebbero verosimilmente essere gli utenti che avevano pagare un importo una cui quota è stata ritenuta – per alcune condizioni procedurali non rispettate – illegittima.

(pubblicato sul “Sole 24 ore – Sanità” n. 46 del 11/17.12.2012)

LA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2013

Con il tradizionale maxiemendamento di fine anno è stata approvata la legge di stabilità per il 2013 che introduce numerose nuove disposizioni e modifica alcune altre norme della recente legge sulla cosiddetta spending review (legge n. 135 del 7 agosto 2012). La legge è sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre (legge n. 228 del 24.12.2012). Nel testo della legge assumono particolare importanza per la sanità i commi da 132 a 135. Con questi interventi si provvede ad aumentare le percentuali di riduzione del costo di acquisto di beni e servizi, esclusi i farmaci, dal 5 al 10% nonché di quello dei dispositivi fino al 4,4% a regime nel 2014. Mediante tali ulteriori fonti di risparmio alla sanità vengono tolti 600 milioni nel 2013 e 1.000 nel 2014, anche se in realtà il saldo sarà ben peggiore. Va infatti considerato che l’aumento dell’IVA dal 21 al 22% a far data dal 1° luglio prossimo porterà un aggravio di centinaia di migliaia di euro per ciascuna azienda sanitaria; e per fortuna non è stato confermato il passaggio dell’IVA al 4% a 10% per le prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative e loro consorzi. Inoltre alcuni commi – apparentemente inoffensivi - produrranno ulteriori maggiori costi a carico delle aziende sanitarie: la mobilità sanitaria internazionale (comma 82) e l’assistenza sanitaria indiretta (comma 84) passano alle aziende. I finanziamenti che all’ultimo momento hanno trovano allocazione nel maxiemendamento non mutano il quadro complessivo del tutto negativo perché si tratta di risorse destinate a progetti specifici (Sla, Lilt, FIMP) ovvero di elargizioni settoriali di dubbia equità (policlinici universitari non statali, Gaslini e Bambin Gesù): è indiscutibile che il servizio sanitario nazionale nel suo complesso esce fortemente penalizzato. Una norma sul personale che peraltro riguarda il solo S.s.n. e che scatenerà sicure polemiche e contenzioso è il comma 88 con il quale viene stabilita una verifica straordinaria da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica. Le finalità della norma sono evidenti, come è evidente e noto a tutti il diffuso problema dell’abuso delle cosiddette “prescrizioni”. Ma il vero problema è costituito non dalle inidoneità complete bensì dalle limitazioni che vengono imposte al pieno utilizzo di un medico o di un infermiere (esonero dai turni o dalle notti, sollevamento pesi, allergie, ecc.) che sono la reale e maggiormente diffusa difficoltà per l’erogazione dell’assistenza. In altri termini, la legge doveva intervenire più sull’art. 41, comma 6 che sull’art. 42 del decreto 81 del 2008. La norma, invece, non tocca le inidoneità parziali ed è comunque molto problematica perché è innanzitutto una dichiarazione di sfiducia totale per la figura del medico competente e per i collegi medico-legali delle aziende sanitarie. E’ talmente prevenuto il Legislatore che la verifica straordinaria viene affidata all’INPS. Inoltre la stesura porterà dei problemi applicativi perché la locuzione “personale sanitario” non è corretta: o si dice “personale del ruolo sanitario” oppure si ingenerano equivoci che sarebbe preferibile evitare. Già in occasione della conversione del decreto Balduzzi ho avuto modo di segnalare come con la formula scelta si porrà senz’altro la questione degli OSS. Tra l’altro non vedo perché dalla verifica dovrebbero restare esclusi gli ausiliari i quali – come ben sanno gli addetti ai lavori - costituiscono un problema nel problema. Infine il percorso e le modalità della verifica sono contorte (decreto del Ministro, competenza dell’INPS e possibile utilizzo di medici ASL) e di ingiustificata lunghezza (dodici mesi). Abbiamo poi una serie di interventi molto disarticolati che riguardano tutto il pubblico impiego, comprese ovviamente le aziende sanitarie. Le norme sono disseminate in tutto il lunghissimo art. 1 e trattano argomenti molto eterogenei. Rileviamo innanzitutto i commi 98-101 con i quali si sistematizzano gli interventi governativi dovuti alla sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 che aveva annullato l’art. 12, comma 10 della legge 122/2010. Con tale intervento tutto torna come prima e per i dipendenti pubblici non si estende il TFR ma resta il TFS che, per la sanità, è denominato “indennità premio di servizio”. Il comma 98 sostituisce in buona sostanza i contenuti del decreto legge 185, non convertito.
Il comma 138 tratta di riduzioni di spese per le pubbliche amministrazioni. Nel 2013 nessuna amministrazione potrà acquistare immobili né stipulare contratti di locazione mentre nel 2014 il divieto verrà derogato soltanto quando sia comprovata la “indispensabilità e indilazionabilità”. Poiché le aziende sanitarie sono espressamente ricomprese nell’intervento, la norma confligge con le previsioni del decreto Balduzzi che prevedono la possibilità di acquisire spazi esterni per lo svolgimento dell’ALPI. A meno che questo comma non venga inteso, con un po’ di malizia, come una insperata semplificazione per pervenire - senza particolari giustificazioni - direttamente allo studio privato in rete, che nelle intenzioni del Legislatore rappresenta l’ultima, residuale possibilità per lo svolgimento della libera professione. Novità assoluta è la misura fissata dal comma 141 relativamente al taglio dell’80% della spesa media 2010-2011 per mobili e arredi. Il successivo comma 143 torna sulle auto di servizio stabilendo fino a tutto il 2014 il divieto di acquisto di autovetture. Per fortuna il comma 144 chiarisce che ambedue le disposizioni non si applicano nel caso in cui gli acquisti siano “per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”. Con il comma 146 vengono in pratica vietati gli incarichi di consulenza in materia informatica, salvo “casi eccezionali adeguatamente motivati”. Il comma 147 interviene ancora una volta – è la quinta nel giro di pochi anni – sull’art. 7, comma 6 del decreto 165/2001, cioè sul grimaldello con il quale tutte le pubbliche amministrazioni aggirano il blocco delle assunzioni. Contratti libero-professionali e co.co.co. non sono più rinnovabili e la proroga è consentita – è l’ennesimo caso – “in via eccezionale”. Tutte le misure contenute nei commi citati potrebbero in teoria essere aggirate e vanificate proprio perché concetti come “eccezionalità” o “adeguata motivazione” sono tanto generici quanto soggettivi e non basta certo il richiamo alla responsabilità erariale o disciplinare del dirigente per assicurare il pieno rispetto della norma. Saltando centinaia di commi arriviamo al 339 con il quale si rinvia alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità di fruizione dei congedi parentali ad ore. L’emendamento non può non far ricordare l’omologa norma della legge 133/2008 che prescriveva per tutti i dipendenti pubblici la fruizione oraria di “tutti” i permessi e non solo di quelli parentali. E’ inutile dire che della norma del 2008 si è persa ogni traccia. Il rinvio alla “contrattazione collettiva di settore” suona beffardo per i dipendenti pubblici e induce a pensare che il presentatore dell’emendamento ignori che fino al 2015 sono annullati i contratti collettivi del pubblico impiego, per cui si potrebbe presumere un applicazione differenziata (pubblico/privato) dell’importante disposizione. Da ultimo il comma 400 stabilisce che i contratti del personale precario possono essere prorogati fino al 31 luglio prossimo. La disposizione è assunta nelle more della armonizzazione della legge Fornero al pubblico impiego. La previsione della proroga è solo una possibilità perché in concreto ogni amministrazione – e quindi ogni azienda sanitaria - dovrà valutare attentamente la compatibilità della proroga con due norme di carattere finanziario: l’art. 2, comma 71 della legge 191/2008 (che blocca le spese del personale al valore del 2004 diminuito dell’1,4%) e il successivo art. 9, comma 28 della legge 122/2010 (che impone per il lavoro flessibile un taglio del 50% rispetto allo speso nel 2009). Un’altra criticità riguarda l’oggetto della proroga che contempla soltanto i contratti di “lavoro subordinato a tempo determinato”. Niente da fare per partite IVA, Co.Co.Co. , lavoratori in somministrazione, ecc. che rappresentavano il “vero” precariato e continueranno ad esserlo. E’ nota la risonanza che ha acquisito nelle ultime settimane la questione dei precari, concentrati soprattutto nella scuola e nella sanità e l’emendamento costituisce una risposta di tipo congiunturale di esclusiva portata giuridica che non supera tuttavia i rigorosissimi vincoli finanziari di cui si diceva sopra. Per le aziende sanitarie il comma odierno è però francamente incomprensibile alla luce della deroga per il personale sanitario inserita in sede di conversione del decreto Balduzzi con la quale si è ritenuto di far fronte alla ineludibile necessità di garantire la continuità dell’assistenza. Il successivo comma 401 apporta una modifica strutturale al decreto 165 introducendo una riserva fino al 40% dei posti nei concorsi pubblici. Viene altresì disposta una valorizzazione mediante un “apposito punteggio” dell’esperienza maturata con Co.Co.Co. presso la stessa amministrazione. L’emotività che ha segnato l’approccio alla questione dei precari ha però confuso non poco gli estensori della norma. A parte che ad una situazione congiunturale è stata data una soluzione strutturale, si rilevano due criticità di non poco conto. La prima riguarda il cumulo delle riserve. Il decreto Brunetta aveva già fissato una riserva fino al 50% dei posti per il personale interno in possesso dei titoli. Il cumulo tra le due riserve potrebbe portare alla paradossale conseguenza di lasciare ai candidati “normali” un posto ogni 10 messi a concorso. La seconda concerne la circostanza che le modalità per definire l’apposito punteggio saranno contenute in un DPCM che, con una apodittica affermazione della norma stessa, costituisce “principio generale a cui devono conformarsi tutte le pubbliche amministrazioni”. Orbene, in tema di regolamentazione dei concorsi nel S.s.n., la Corte Costituzionale ha già avuto modo di esprimersi con chiarezza nel senso che lo Stato deve limitarsi a dettare i principi generali mentre la normativa di dettaglio è competenza delle Regioni (sentenza n. 380 del 14.12.2004). Andrebbe quindi tutto bene se il comma 401 avesse espresso un “principio generale” quale quello di un riconoscimento in termini di punteggio riservando la definizione con DPCM di modalità e criteri ai soli concorsi nelle amministrazioni centrali; ma così non è stato e non si è neanche ritenuto di prevedere che il decreto fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Permanente, come tante volte è già avvenuto. E’ inevitabile presumere che la questione finirà alla Corte Costituzionale. Dunque il Legislatore ha affrontato le criticità del fenomeno del precariato ricorrendo a due strumenti, equamente differenziati: una riserva di posti nei concorsi (per il tempo determinato) e una valorizzazione nei titoli (per i Co.Co.Co.), ignorando però del tutto la situazione dei contratti d’opera e dei lavoratori somministrati.

(pubblicato sul “Sole 24 ore – Sanità” n. 1 del 15/21-12013)




I RIPOSI NEI CONTRATTI COLLETTIVI
PERMESSO COMPENSATIVO = art. 40 del CCNL del 20.9.2001
Giornata di assenza utilizzata a fronte di ore di lavoro straordinario prestato, debitamente autorizzato nei limiti e con le procedure previsti. Nel comma 4 viene però definito “riposo compensativo”
Da fruire entro l’anno successivo a quello di maturazione
RIPOSO SOSTITUTIVO = art. 34 del CCNL del 7.4.1999
Giornata di assenza utilizzata a compensazione di prestazioni di lavoro straordinario
Da fruire entro il mese successivo
RIPOSO COMPENSATIVO = art. 9 del CCNL del 20.9.2001
giornata di assenza a fronte della prestazione lavorativa effettuata in giornata festiva infrasettimanale
Da richiedere entro 30 giorni
RIPOSO SOSTITUTIVO = art. 7 del CCNL del 20.9.2001
giornata di assenza a fronte del servizio di pronta disponibilità prestato in giorno festivo. Non comporta la riduzione del debito orario settimanale
Non è indicato il termine per richiederlo né per fruirne



TIPOLOGIE DI ANZIANITA’ RICHIESTE AI DIRIGENTI
Per i dirigenti esistono almeno CINQUE tipologie diverse di “anzianità”
DIRIGENTI SANITARI
Quella richiesta per ottenere l’equiparazione nella retribuzione di posizione (art. 12, comma 3, lettera a) del CCNL 8.6.2000 II biennio)
Cinque anni anzianità di servizio in qualità di dirigente del SSN, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto
Quella per il passaggio di fascia dell’indennità di esclusività (art. 12, comma 3, lettera b) del CCNL 8.6.2000 II biennio)
Cinque o quindici anni di anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste, senza soluzione di continuità anche in aziende o enti diversi del comparto (ma solo del comparto del S.s.n. – interpretazione autentica con art. 24, comma 12 del CCNL del 3.11.2005)
Quella per avere l’attribuzione di una struttura semplice (art. 28, comma 3, del CCNL 8.6.2000)
Cinque anni di attività, senza alcuna specificazione nella quale rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità (chiarito con l’art. 15, comma 1 del CCNL del 17.10.2008), con l’ulteriore riconoscimento da parte dell’art. 16, comma 6 del CCNL del 6.5.2010 dei servizi prestati nella UE)
Quella per poter partecipare alla selezione per struttura complessa (art. 5, comma 1, lettera b) del DPR 484/1997)
Sette anni di anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo ovvero le alternative (cfr. art. 9 integrato dall’art. 11 del DPR 483/1997)

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI, PROFESSIONALI
Quella richiesta per ottenere l’equiparazione nella retribuzione di posizione (art. 11, comma 4, lettera a) del CCNL 8.6.2000 II biennio)
Cinque anni anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto
Quella per l’incremento della retribuzione di posizione (art. 11, comma 4, lettera b) del CCNL 8.6.2000 II biennio)
Cinque anni anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN, con rapporto di lavoro, a tempo determinato ed indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto
Quella per avere l’attribuzione di una struttura semplice (art. 28, comma 3, del CCNL 8.6.2000)
Cinque anni di attività, senza alcuna specificazione, nella quale rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità (chiarito con l’art. 15, comma 1 del CCNL del 17.10.2008, con l’ulteriore riconoscimento da parte dell’art. 16, comma 5 del CCNL del 6.5.2010 dei servizi prestati nella UE )
Quella per il conferimento di struttura complessa (art. 29, comma 4 del CCNL 8.6.2000)
Esperienza professionale dirigenziale, senza alcuna specificazione, non inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (aggiunto dall’art. 10, comma 3 del CCNL del 17.10.2010), prestati senza soluzione di continuità ovvero requisito alternativo di cui all’art. dall’art. 24, comma 10 del CCNL 3.11.2005 (confermato fino al 31.12.2009 dall’art. 10, comma 4 del CCNL del 17.10.2008).

COPERTURA DI UN POSTO ORGANICO VACANTE



AN = fortemente discrezionale (Sentenza CdS - sez. V, n. 7244 del 1.10.2010)

QUOMODO = vincolato ad una adeguata motivazione (Sentenza CdS - sez. V, n. 7244 del
1.10.2010)

Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – chiamata a dirimere alcune questioni interpretative con la sentenza n. 14/2011 - lo scorrimento della graduatoria rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta. Eccezioni:
la necessità di pervenire alla stabilizzazione del personale precario,
l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame
esatto contenuto dello specifico profilo professionale rispetto ed eventuali distinzioni da quanto previsto nel bando della pregressa graduatoria
LE SCHEDE DELLA SPENDING REVIEW
Art. 1NORMACONTENUTO IN SINTESIAPPLICAZIONE APPLICABILITÀ DIRETTA O MENO
ENTRATA IN VIGOREComma 5Modifica al Codice degli appalti (art. 66, comma 7)Non è più prevista la pubblicazione del bando di gara per estratto su due quotidiani di tiratura nazionaleDiretta, per espressa previsione del comma 23
7.7.2012Comma 24Modifica al decreto 165 del 2001 (due lettere aggiunte all’art. 16)Incombenze a carico dei dirigenti per prevenire fenomeni di corruzione (fornire informazioni, formulare proposte, ruotare il personale)
Diretta, per espressa previsione del comma 23


7.7.2012Art. 2Comma 17Modifica al decreto 165 del 2001 (art. 5, comma 2)alla sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici voluta dal decreto Brunetta si aggiunge l’esame congiunto limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro

diretta

7.7.2012Comma 18Modifica al decreto 165 del 2001 (art. 6, comma 1)Viene tolta la consultazione in materia di dotazioni organiche (solo informazione)
Viene prevista la procedura in caso di esuberodiretta7.7.2012Comma 19Norma autonoma di chiarimentoSi ribadisce il diritto all’informazione in pratica su tutte le materie del rapporto di lavorodiretta7.7.2012Art. 3Comma 1Non applicazione degli adeguamenti ISTAT sulle locazioni passiveSu tutti i canoni di locazione passiva per tre anniDiretta (anche se contraddetta dal comma 7)7.7.2012Altri commiRecesso dai contratti
Riduzione canone del 15%
Ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio
Scarto d’archivio
non si applicano in via diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica

adeguamento

1.1.2013Art. 5Comma 2Riduzione del 50% dello speso 2011 per qualsiasi costo relativo all’autoparco
Deroga per il solo 2013 in caso di contratti pluriennali
Non si applica per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i LEADiretta (anche alla luce del comma 6)
1.1.2013Comma 7Tetto al valore nominale dei buoni pastoNon riguarda il valore del pasto consumato direttamente in mensaDiretta 1.10.2012Comma 8 Divieto di monetizzare le ferieIl divieto vale in nessun caso e modifica i contratti collettiviDiretta7.7.2012Comma 9 Divieto incarichi di studio e di consulenzaRiguarda gli incarichi per attività corrispondenti nella amministrazione già di appartenenzaDiretta7.7.2012Comma 11criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubbliciIn attesa dei nuovi CCNL, con DPCM – previo parere della CIVIT - vengono fissati i criteri, ma non per le amministrazioni che già li hanno adottati
Aggiunti 4 commi di disciplina di dettaglio
Non applicabile
(poiché viene espressamente citato l’art. 19 resta la deroga di cui all’ art. 31 del 150) 
7.7.2012Art. 15Comma 13Riduzione 5% contratti di fornitura
Rinegoziazione contratti
Standard PL a 3,7 per mille abitanti



Modifica all’art. 3, c. 7 del 502Esclusi i farmaci – per i dispositivi la riduzione cessa il 31.12.2012
La riduzione entro il 31 dicembre 2012 dei PL deve essere almeno per il 40% 50 % sui PL ospedalieri pubblici
In attesa della definizione dei nuovi standard è vietato conferire contratti ex art. 15-septies
Unico soggetto sanitario a dirigere AO e presidio

Diretta

7.7.2012Comma 14Riduzione contratti con il privato accreditatorispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014
Diretta
7.7.2012Comma 21Riduzione costo del personaleRibadite le disposizioni dell’art. 2, comma 71 della legge 191/2009 anche per il prossimo triennio – sono attenuati i vincoli per le regioni in equilibrio di bilancio
Diretta
7.7.2012
In neretto le modifiche apportate in sede di conversione LE TAPPE DELLA NUOVA LIBERA PROFESSIONE
Pe superare la cosiddetta “allargata” la soluzione ideata dal Governo ipotizza una serie di fasi di medio e lungo periodo. La prima osservazione è che l’allargata non cesserà in brevissimo tempo perché alla scadenza originaria del 31 dicembre 2012, anticipata dal decreto stesso di un mese rispetto alla legge di luglio, si sovrappone la possibilità concessa dalla lettera a-ter del comma 4 di ottenere, anche per silenzio-assenso, la continuazione temporanea dell’esercizio nello studio privato. La reale data di termine del regime privo di regole e controlli è il 30.4.2013. A ben vedere la libera professione allargata – se con tale termine si vuole intendere quella svolta fuori dalle strutture aziendali in studi privati - continuerà anche dopo ma sarà in rete e dovrà soggiacere a tutte le condizioni previste dalle norme; a proposito di vincoli, in sede di conversione del DL è stato eliminato il limite minimo di fatturato di 12.000 ¬ .

TermineAdempimento
30.11.2012Scadenza autorizzazioni pregresse per l allargata30.11.2012Ricognizione degli spazi disponibili da parte delle aziende sanitarie30.11.2012Decreto MinSal su infrastruttura previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni31.3.2013Attivazione infrastruttura di rete30.4.2013Scadenza proroga straordinaria autorizzazioni30.4.2013Acquisizione strumentazione da parte del titolare dello studio31.12.2014Risoluzione degli accordi di programma in caso di mancato collaudo delle strutture28.2.2015Verifica finale della sperimentazione con consolidamento in caso di esito positivo e fine delle autorizzazioni in caso di esito negativo
LE SEDI DELLA NUOVA LIBERA PROFESSIONE
1strutture interne all’azienda appositamente attrezzate in spazi idonei e distinti da quelli istituzionali2strutture esterne all’azienda acquisite tramite acquisto o locazione di locali presso strutture sanitarie non accreditate, cioè private pure3strutture esterne all’azienda previa convenzione con altri soggetti pubblici, ad esempio altre aziende sanitarie4studi privati dei professionisti collegati in rete, programma sperimentale da attuarsi previa convenzione 5studi professionali già autorizzati (eccezionalmente fino al 30 aprile 2013)
6studi professionali collegati in rete dove visitano anche medici non dipendenti e dipendenti extramoenisti: deroga da concedere espressamente a condizione della tracciabilità completa di tutti i professionisti





L’INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA SANITARIA

CHI E’ IL “PRIMARIO”

Quello che l’opinione pubblica e l’immaginario collettivo chiamano “primario” è oggi più esattamente il Direttore di una struttura complessa sanitaria. Il termine primario, più esattamente, riguarda solo l’area ospedaliera, ha origini addirittura nella legge Petragnani del 1938, ha avuto la sua più importante sistematizzazione con la riforma ospedaliera del 1968 (legge Mariotti) ed indicava fino al 1980 il capo della divisione ospedaliera. Da quell’anno, con la nascita delle Unità sanitarie locali, tutte le pregresse figure mediche apicali provenienti dagli enti disciolti (primario, sovraintendente e direttore sanitario, 8^ qualifica con 8 anni di servizio, medico provinciale, direttore consorzi e CIM, ecc.) hanno costituito la posizione funzionale apicale – corrispondente all’11° livello economico - delle tre previste e gerarchicamente sovraordinate (per gli ospedali, ad esempio, assistente, aiuto, primario). Le tre posizioni nel 1992 ad opera del decreto 502 sono confluite in un generico I e II livello dirigenziale del ruolo sanitario suddiviso per profili professionali, aree e discipline. Nel 1999 il decreto legislativo 229 ha unificato i due livelli riconducendoli ad un’unica posizione; le diverse responsabilità e funzioni professionali e gestionali sono caratterizzate dagli incarichi ricoperti. A livello terminologico il decreto legislativo 254/2000 (cosiddetto decreto Veronesi) ha definito il dirigente di struttura complessa come “Direttore” e il dirigente di struttura semplice come “Responsabile”.




LA PROCEDURA PER DIVENTARE PRIMARI

Fino al 1992 si diventava “primario” attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami (prova scritta, pratica e orale). Era necessario il possesso della idoneità nazionale alle funzioni primariali nella disciplina. La commissione esaminatrice era presieduta da un componente del Comitato di gestione della USL e composta da altri sei membri tra cui un cattedratico, un funzionario medico del Ministero e uno della Regione, un sindacalista. Con l’aziendalizzazione delle USL la qualifica si è trasformata in incarico a tempo determinato la cui procedura di conferimento – disciplinata dall’art. 15-ter del d.lgs. 502/1992 e s.i.m. e dal DPR 484/1997 - è quella indicata di seguito.
PRIMA DEL “BALDUZZI”ATTUALMENTE1-----Definizione del profilo del dirigente da incaricare2-----Eventuale previsione di utilizzo della graduatoria nei due anni successivi3Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale Adeguata pubblicità4Individuazione esperto da parte del Direttore generale Sorteggio dei 3 componenti (almeno 1 di fuori regione) oltre il Direttore sanitario5Richiesta designazione esperto al Comitato di direzione 6Nomina commissione uguale7Ricezione domande da parte dell’ ufficio competenteuguale8Accertamento del possesso dei requisiti da parte della CommissioneAmmissione dei candidati relativamente al possesso dei requisiti da parte dell’ ufficio competente 9Consegna delle domande formalmente regolari al Direttore sanitarioConsegna al Presidente della Commissione (che non è il Direttore sanitario)10DS presidente per leggeElezione del Presidente11Convocazione dei candidatiuguale12Valutazione del curriculum Analisi comparativa con punteggio13ColloquioValutazione con punteggio14Trasmissione atti e verbale alla UO competente o direttamente al DG con l’elenco degli idonei non emulativoPresentazione al DG di una terna con i migliori punteggi15
-----Pubblicazione di tutti gli atti (meno le valutazioni con i punteggi) sul sito WEB aziendale prima della nomina 16Scelta insindacabile da parte del DG tra gli idonei con il solo obbligo di motivare la scelta del profilo del vincitoreScelta nell’ambito della terna con l’obbligo di motivare analiticamente in caso di preferenza per chi non ha il punteggio più alto17Attribuzione dell’incarico da 5 a 7 anni da parte del DG uguale18Invito all’interessato per la presentazione dei documenti (minimo 30 gg) uguale19Stipula del contratto individuale uguale20Presa servizio uguale21-----Periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei mesi
22-----Eventuale utilizzazione graduatoria entro due anni dal conferimento dell’incaricoLe Regioni, nel disciplinare i criteri e le procedure per lo svolgimento della selezione (art. 15, comma 7-bis introdotto dal decreto Balduzzi), dovrebbero integrare la norma statale per i seguenti aspetti:
se l’avviso va pubblicato sulla GU, come era in precedenza, e anche sul BUR
gli esperti non devono ricoprire cariche sindacali o politiche nè ricadere nelle incompatibilità di legge
definire i criteri generali e le griglie per i punteggi
prevedere o meno la figura del segretario della commissione
definire la questione degli eventuali compensi spettanti alla Commissione
ricordare che per tutto quanto non previsto si applicano le norme generali (DPR 483/1998, DPR 445/2000, ecc.)


I CAMPI DI VALUTAZIONE DELL’ANALISI COMPARATIVA
DEI CANDIDATI
CURRICULUMDovrebbe consistere in quello che tradizionalmente si considera “carriera” -parziale applicabilità dell’art. 8, comma 3 del DPR 484/1997TITOLI PROFESSIONALIDovrebbe comprendere titoli scientifici, accademici e pubblicazioni, con particolare riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali – parziale applicabilità dell’art. 8, comma 2 del DPR 484/1997ADERENZA AL PROFILO RICERCATOI parametri si devono dedurre dall’avvisoVOLUMI DI ATTIVITA’applicabilità dell’art. 6, commi 1 e 2 del DPR 484/1997 - Indicatori certi soltanto per l’area chirurgica - i decreti ministeriali non sono mai stati adottati COLLOQUIONon è una prova orale ma necessita di indicatori – applicabilità dell’art. 8, comma 2 del DPR 484/1997
Il DPR 484/1997 risulta disapplicato dalla nuova formulazione dell’ art. 15, comma 7 del 502. Resta in vigore esclusivamente la norma che fissa i requisiti di partecipazione (art. 5 e, di conseguenza, il 7). Le altre disposizioni del 487 possono essere prese a riferimento per la definizione delle griglie di punteggio della nuova procedura




REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE – art. 5 DPR 484/1997
(invariati)

iscrizione all’albo professionale
anzianità di servizio:
7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente + specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente OVVERO:
10 anni tassativamente nella disciplina
curriculum con la specifica attività professionale
attestato di formazione manageriale


GIURISPRUDENZA IN TEMA DI LICENZIAMENTO


Cassazione, sez. lav., 7.4.1999, n.3373 sanzione irrogata mediante negozio giuridico
Cassazione, sez. lav., 8.1.2001, n.150 immediatezza contestazione e ragionevole elasticità
Cassazione, sez. lav., 28.7.2003, n.11589 sanzione nella PA priva di efficacia autoritativa
Cassazione, sez. lav., n. 15932/2004 gradualità della sanzione
Cassazione, sez. lav. 23.10.2006, n. 22708 casi di non necessarietà dell’affissione del codice
Cassazione, sez. lav., 27.11.2006, n. 25099 inutile l’affissione vista la pubblicazione sulla GU
Cassazione, sez. lav., 10.1.2007, n. 247 affissione del codice in ciascuna sede
Cassazione, sez. lav., 3.10.2007, n. 20733 accesso libero e comodo ai locali di affissione
Cassazione, sez. lav., 8.6.2009, n.13167 licenziamento come facoltà (nel privato)
Cassazione, sez. lav., n. 17969/2010 licenziamento per danno all’immagine del datore di lavoro
Cassazione, sez. lav., n. 21967/2010 licenziamento per rifiuto al trasferimento
Cassazione, sez. lav., 14.10.2010, n. 21203 licenziamento per infermità permanente
Cassazione, sez. lav., 21.10.2010, n. 21621 licenziamento per assenza alla visita fiscale
Cassazione, sez. lav., 22.10.2010, n. 21749 licenziamento e comitato dei garanti
Cassazione, sez. lav., 18.11.2010, n. 23303 utilizzo istituti di vigilanza
Cassazione, sez. lav., 13.4.2011, n. 8458 giusta causa
Cassazione, sez. lav., 4.5.2011, n. 9767 termini decadenza
Cassazione, sez. lav., 1.7.2011, n. 14517 onere della prova della ricollocazione sul datore
Cassazione, sez. lav., 25.7.2011, n.16190 titolare del potere disciplinare (no sindaco)
Cassazione, sez. lav., 25.7.2011, n.16192 proporzionalità licenziamento (piccolo diverbio tra colleghi)
Cassazione, sez. lav., 29.8.2011, n. 17739 illegittimità licenziamento per piccolo furto
Cassazione, sez. lav., 18.10.2011, n. 21145 illegittimità licenziamento senza correttezza e buona fede
Cassazione, sez. lav., 25.10.2011, n. 22129 giusta causa e proporzionalità della sanzione
Cassazione, sez. lav., 7.11.2011, n. 22692 licenziamento per impossessamento di materiale azindale
Cassazione, sez. lav., 7.11.2011, n. 23063 illegittimità licenz. per ritiro patente in reperibilità
Cassazione, sez. lav., 6.12.2011, n. 26178 validità della notifica a mezzo posta
Cassazione, sez. lav., n.1462/2012 illegittimità licenziamento e trattamento pensionistico
Cassazione, sez. lav., 23.2.2012 n. 2722 liceità della verifica delle e-mail del dipendente
Cassazione, sez. lav., 23.2.2012, n.2720 illegittimità licenziamento per danneggiamento beni
aziendali in depressione
Cassazione, sez. lav., 18.5.2012, n.7863 illegittimità licenziamento per aver chiesto ferie per e-mail
Cassazione, sez. lav., 7.9.2012, n.14998/2012 licenziamento per correzione di certificato medico
Cassazione, sez. lav., 2.10.2012, n.16746/2012 licenziamento per mancata comunicazione astensione
facoltativa
Consiglio di Stato,sez. V, 28.9.2012, n. 5132 diritto di accesso ad un esposto che era alla base del proc.
disciplinare
Cassazione, sez. lav., 8.12.2012, n.23330/2012 licenziamento ingiustificato dirigenza medico inidoneo


Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità per il 2013)
Norme di interesse per il personale delle aziende sanitarie
NORMA Art. 1CONTENUTO IN SINTESIAPPLICAZIONE APPLICABILITÀ
alle aziende sanitarie
ENTRATA
IN VIGOREComma 88Verifica straordinaria sul personale inidoneoRiguarda solo il personale del ruolo sanitario e la sola inidoneità permanente – è svolta dall’INPS entro il 31.12.2013 - deve uscire un decreto interministeriale entro il 1.3.2013
Diretta
1.1.2013Comma 98Provvedimenti in ordine al TFS Prende atto dell’annullamento dell’art. 12, comma 10 del DL 78/2010 per opera della sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale – tutto torna come prima (IPS e non TFR) – sostituisce nella sostanza il DL 185 non convertito
Diretta
29.12.2012Commi
99-101Norme collegate al comma 98Viene disciplinato l’aspetto giurisdizionale, il regime transitorio e l’entrata in vigoreDiretta29.12.2012Comma 138Integrazioni all’art. 12 del DL 98/2011 Viene previsto:
Dal 2014 l’acquisto di immobili è consentito solo se comprovata dal RUP “la indilazionabilità e l’indispensabilità” – Congruità del prezzo attestata dall’Agenzia del Demanio
Per il 2013 divieto di acquisto di immobili e di locazioni passiveDiretta
1.1.2013Comma 141Limiti all’acquisto di mobili e arrediFino al 31.12.2014 taglio dell’80% della spesa media del 2010/2011, salvo che siano funzionali alla riduzione di spesa Diretta
(con i limiti di cui al comma 145)1.1.2013Comma 143Divieto di acquisto di autovettureFino al 31.12.2014 né acquisto né leasing - DEROGHE al comma 144Diretta
(con i limiti di cui al comma 145)29.12.2012Comma 144Deroghe I commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti destinati ai “servizi sociali e sanitari svolti per garantire i LEA”Diretta29.12.2012Comma 145Deterrente per le RegioniL’applicazione dei commi 141-144 è condizione per l’erogazione dei trasferimenti erarialiIndiretta29.12.2012Comma 146Divieto di incarichi di consulenza informatica Consentita solo in casi eccezionali e adeguatamente motivatiDiretta1.1.2013Comma 147Modifica all’art. 7, comma 6 del decreto 165Viene vietato il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo – la proroga è eccezionale e può essere prevista solo per completare il progetto1.1.2013Comma 339 Congedi parentali a oreLe modalità per la fruizione dei congedi ex art. 32 del d.lgs. 151/2001 sono demandate alla contrattazione collettiva di settoreDiretta1.1.2013Comma 388Proroga graduatorie concorsualiRinvio alla tabella 2 della legge (punto 24) – graduatorie successive al 30.9.2003 -vale solo per le “amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni” Diretta
(solo per le Regioni con limitazioni)
29.12.2012Comma 400Proroga contratti a tempo determinatoIn via straordinaria possono essere prorogati fino al 31.7.2012 i contratti in essere al 30.11.2012 – non riguarda Co.Co.Co. e contratti d’opera
Diretta1.1.2013 Comma 401Modifiche all’art.35 del decreto 165Viene previsto:
Una riserva di posti fino al 40% per chi ha 3 anni a TD
Un apposito punteggio per chi ha 3 anni di Co.Co.Co.
Un DPCM che deve definire modalità e criteri nonché il raccordo con altre riserve
Nulla per somministrati e contratti d opera
Diretta
(dubbi di incostituzionalità sull ultimo periodo del comma 3-ter)
1.1.2013C Comma 522 522Sanzioni per scioperi illegittimi23XYZpqrw‰Šö  / P X Y j • · ¸ ¹ óéóéÜϵ¨›¨ˆuˆuˆuˆ¨dVHdhË)ECJ^JaJmH sH h·CiCJ^JaJmH sH  hÌ